L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti di importo superiore a 516,46 euro trova applicazione anche nei confronti delle associazioni no profit e delle pro-loco destinatarie del regime di previsto dalla legge n. 398/1991.
Con la risoluzione n. 102/E del 19 novembre 2014, l’Amministrazione finanziaria interviene per fare chiarezza in merito all’applicabilità dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 516,45 euro in capo ai soggetti che beneficiano del regime di favore previsto dalla legge n. 398 del 1991.
In primo luogo, osserva l’Agenzia delle Entrate, l’art. 25, comma 5, legge n. 133/1999 dispone che i pagamenti effettuati a favore disocietà, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, se di importo superiore a 516,46 euro, sono eseguiti “tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze”.
Le modalità di effettuazione dei versamenti sono state disciplinate dal D.M. n. 473/1999, che ha riconosciuto tra l’altro l’ammissibilità delle movimentazioni effettuate mediante carte di credito o bancomat.
La circolare n. 43/E del 2000, inoltre, ha chiarito che i predetti versamenti e pagamenti possono essere operati anche attraverso “altri sistemi che consentano concretamente lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli quali, ad esempio, assegni non trasferibili”.
Il quadro normativo appena descritto – osserva l’Agenzia delle Entrate – è stato introdotto al fine di garantire l’efficacia dei controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza che lo stesso deve ritenersi applicabile anche in capo agli enti che abbiano optato per l’applicazione della legge n. 398/1991, a prescindere dalla circostanza che gli stessi risultino o meno espressamente destinatari anche delle “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”.
In definitiva, anche se non espressamente menzionate dalla disciplina sulla tracciabilità, l’applicazione della norma deve intendersi estesa alle associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro-loco.
La risoluzione n. 102/E/2014 precisa, inoltre, che qualora vengano meno nel corso dell’anno i presupposti per l’applicazione del regime speciale della legge n. 398/1991, ivi compreso quindi il requisito della tracciabilità dei pagamenti, l’applicazione del tributo con il regime ordinario dovrà avvenire dal mese successivo a quello in cui sono venuto meno i requisiti.