Il primo segnale è arrivato dall’Agenzia delle entrate di Venezia, il secondo dall’Agenzia delle entrate della Lombardia. Non ci sono motivi di allarme, solo di grande fastidio. C’è da sperare che il ricorso per un anno convinca i funzionari a dedicarsi a tutt’altra attività di controllo e a lasciare in pace le Associazioni di promozione sociale. Si tratta di far valere le nostre ragioni, contro un atteggiamento (verificato personalmente dieci mesi fa a Verona) dell’Agenzia dei Monopoli che ha impropriamente allertato l’Agenzia delle entrate sulla presunta evasione di IVA sugli introiti dall’uso di apparecchi da intrattenimento.
In pratica, L’Agenzia delle entrate comunica che l’Agenzia dei Monopoli ha segnalato all’Agenzia delle Entrate una presunta evasione di IVA sugli introiti da apparecchi da gioco e intrattenimento.
Per base imponibile viene presa in considerazione quella forfetaria ai fini dell’Imposta sugli intrattenimenti, con una riduzione del 50%. A tale risultato è applicata l’aliquota IVA 20% in vigore nel 2011, a cui si aggiunge la sanzione per mancato versamento e gli interessi legali.
Personalmente siamo andati all’Agenzia dei Monopoli di Verona a chiedere informazioni su questa particolare imposizione: la risposta è stata tranciante oltre che altera. Non soddisfatti, abbiamo attraversato un corridoio dello stesso stabile e siamo andati all’Ufficio IVA, dove ci hanno confermato che l’associazione di promozione sociale non soggiace all’IVA sugli apparecchi da intrattenimento e sui giochi. L’articolo 4, comma 4, della Legge IVA – DPR 633 del 1972 prevede la non commercialità delle prestazioni di servizio rese a soci, associati e partecipanti dalle Associazioni di promozione sociale, in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
Senza contare che esiste una risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2004, n. 38/E (in allegato) che dichiara non imponibili ai fini IVA gli introiti da apparecchi da gioco e intrattenimento, sui quali, però, sono dovute le tasse sugli intrattenimenti.
Cosa fare.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata che contesta il mancato versamento dell’IVA (se il termine non è rispettato l’istanza non viene presa in considerazione), il Circolo deve presentare istanza di annullamento (vedi allegato) dell’IVA sui giochi. Il testo in formato Word consente la compilazione adattata a ogni singola situazione. Si faccia attenzione a non riportare informazioni non richieste o non precise.
Si provveda ai documenti elencati alla fine dell’istanza. Se il circolo ha paura di commettere errori, si faccia assistere dalla segreteria territoriale, oppure da un consulente commerciale.
Il passaggio è importante, perché potrebbe essere “definitivo” nel senso che l’Agenzia delle entrate potrebbe comunicare all’Agenzia dei Monopoli di prendere atto delle norme agevolative previste per il nostro settore associativo.
Un suggerimento/auspicio per i Segretari Territoriali: stabilire un contatto personale di grande cortesia con il funzionario che invia l’accertamento, per riferire che i nostri circoli sono tutti APS e solo quelli che per l’uso dei giochi introitano un corrispettivo versano anche l’Imposta sugli intrattenimenti. Per tutti, invece, vige l’esenzione da IVA.
Scarica la documentazione necessaria per presentare ISTANZA