Con la Circolare n. 14 del 2014, abbiamo informato che l’agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 102 del 19.11.2014 l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori a € 516,46 si applica, non solo alle società ed associazioni sportive ma a tutti “gli enti che siano destinatari delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991″, ovvero agli enti che in 398 già ci sono, ma anche per coloro che potrebbero goderne, qualora decidessero.
Pure con imbarazzo, dobbiamo tornare sulla questione per segnalare che con la Legge di stabilità 2015, Legge 190 del 2014, articolo 1, comma 713, per gli enti destinatari della legge 398, dal 1 gennaio 2015, il limite dell’uso del contante è innalzato a euro 999,99.
L’imbarazzo è motivato dal cinismo di un’Agenzia delle entrate che mette subbuglio in un settore del volontariato e della promozione sociale a soli quaranta giorni dall’applicazione di una norma estensiva e agevolativa contraria. In data 19 novembre, infatti, tutti (tra cui sicuramente l’Agenzia delle entrate) conoscevano il testo della Legge di stabilità che sarebbe entrata in vigore dal 1° gennaio.
Nella precedente circolare ci siamo permessi considerazioni negative sulla interpretazione della norma da parte dell’agenzia delle entrate. Oggi, a conoscenza del seguito della vicenda le nostre considerazioni sono pessime.
La violazione nell’uso del contante e quindi l’esecuzione di incassi e pagamenti per importi superiori a € 999,99 con modalità non tracciate comporta la perdita della possibilità di utilizzare il regime L. 398/1991 dal mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento. La perdita dell’opzione 398 provoca accertamenti di maggiori imposte determinate con criteri non forfettari con il conseguente ricalcolo delle maggiori imposte ai fini Ires, Irap ed IVA che possono essere particolarmente pesanti.