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Sicurezza al circolo: primo soccorso e antincendio

Garantire il primo soccorso, anche attraverso una “semplice” cassetta di primo soccorso, e strumenti per la lotta ai principi d’incendio (attraverso estintori e/o idranti) è obbligo di legge in tutti gli ambienti pubblici, quali sono i Circoli-oratori.

 

  • Cassetta di primo soccorso (riferimento D. M. 388/2003)primo soccorso
    Il Circolo-oratorio, senza personale dipendente, può essere equiparato alle “Aziende tipo C”, ovvero quelle con meno di 3 lavoratori subordinati.
    Per queste vige l’obbligo di munirsi di “pacchetto minimo di medicazione” (cassetta minima), per la quale, nell’allegato 2 del D.M. 388/2003, viene definita la composizione minima:

 

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
– Guanti sterili monouso (2 paia).
– Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
– Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
– Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
– Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
– Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
– Confezione di cotone idrofilo (1).
– Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
– Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
– Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
– Un paio di forbici (1).
– Un laccio emostatico (1).
– Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
– Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
– Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

Si precisa che nelle farmacie o negozi di sanitaria, le cassette di primo soccorso sono già pre-confezionate; quindi, per acquistare quella corretta, basterà chiedere “quella minima, per aziende tipo C”. Allo stesso tempo, proprio perché non normata per una realtà senza lavoratori subordinati, la “cassetta” può essere personalizzata a seconda delle necessità.

  • Antincendio (riferimento D.M. 10/03/1998)
    Premesso che apprestamenti di protezione passiva dall’incendio (es. estintori) sono obbligatori, non è invece possibile dire a priori quale tipologia e numero di questi strumenti sono necessari.
    La risposta non può che giungere a seguito del sopralluogo di un tecnico antincendio (professionista o ditta) che valuterà il rischio incendio degli ambienti e delle attività ivi svolte.
    Se la realtà oratoriale è “semplice” (numero di ambienti e attività limitate) si può chiedere il sopralluogo-parere di una ditta che fornisce estintori e/o impianti antincendio. Nel mercato ce ne sono molte e i costi dei loro servizi sono spesso allineati.

 

N.B.: tutti gli apprestamenti di emergenza siano per il primo soccorso o per l’antincendio, devono essere adeguatamente segnalati attraverso appropriata cartellonistica.

Giancarlo Mazzuchelli responsabile sicurezza NOI Verona

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