Ieri 13 aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 15/E, con la quale torna ad occuparsi del meccanismo dello split payement (scissione dei pagamenti) delle fatture per operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni (Articolo 1, commi 629, lettere b) e c), 630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190). Il documento è contenuto in una trentina di pagine. Noi riassumiamo la notizia che ci interessa: l’esenzione.
“Il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica (segue elenco dettagliato dei casi). Nella medesima ipotesi di esclusione, ad avviso della scrivente, devono ricondursi le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l’addebito dell’imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio:
– del regime di cui alla legge n. 398 del 1991.
Finalmente l’Agenzia delle entrate ha formalmente escluso dallo Split Payement le fatture emesse dai Circoli con Partita IVA che hanno optato per il regime agevolato della 398. Praticamente tutto rimane come prima, e il Circolo continua a godere del vantaggio di rimanere in possesso del 50% dell’IVA introitata.
Nelle fatture emesse verso Enti Pubblici da circoli con P. Iva e con opzione per il regime fiscale di cui alla legge 398 del 1991, è consigliato riportare la nota: “ATTENZIONE: non va applicato il meccanismo dello Split Payment. La nostra Associazione, che ha adottato il regime 398/1991 ne è esclusa.” (Cfr. circolare Agenzia delle Entrate n°15/e del 13 aprile 2015)