Responsabilità amministratori enti non riconosciuti

(Sentenza n. 18188 del 25 agosto 2014)

La Cassazione ha pubblicato una sentenza molto interessante per le associazioni prive di personalità giuridica, cioè non riconosciute, quali sono tutti i Circoli NOI, con la quale delinea con precisione la responsabilità che grava su coloro che di fatto vi operano.

Il vigente codice civile contiene una disciplina delle associazioni non riconosciute piuttosto scarna e sommaria con gli articoli 36, 37, 38, e nonostante tale scarsità normativa, questi soggetti hanno acquisito, negli anni, uno spazio autonomo e distinto come soggetti di diritto rispetto a coloro che le compongono.

  • Gli enti riconosciuti godono della cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta” con la quale per gli atti dagli stessi compiuti risponde solo il patrimonio dell’ente e non anche i singoli soggetti che vi hanno agito, in nome e per conto dell’ente, con il proprio patrimonio personale.
  • Negli enti non riconosciuti, invece, la responsabilità non è limitata al patrimonio dell’ente, ma anche a quello di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’ente, qualora il patrimonio dell’ente non fosse sufficiente a coprite il debito.
    La prassi dell’Agenzia delle entrate, inoltre, ha individuato nel legale rappresentante dell’ente la persona a cui addebitare contestazioni e sanzioni fiscali, arrivando addirittura a considerare sempre e comunque responsabile anche delle gestioni del passato il legale rappresentante in carica al momento della contestazione o della verifica fiscale dell’ente.

La Cassazione ha finalmente chiarito che a rispondere solidalmente per debiti, per sanzioni tributarie e per tributi non versati, debba essere il soggetto che, in forza di un ruolo rivestito (presidente, segretario, tesoriere, addetto, incaricato…) abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato.

Da quanto sopra riferito, ne consegue la necessità di conservazione meticolosa della documentazione amministrativa “storica” del Circolo. Ogni direttivo che risulti eletto per il rinnovo elettivo delle cariche, DEVE pretendere da quello uscente tutta la documentazione passata e corrente (il cosiddetto archivio), puntigliosamente elencata in un apposito verbale di passaggio delle consegne, da conservare agli atti, dal quale risulti chi ha agito e operato (“chi” ha fatto “cosa”) almeno per gli ultimi dieci/dodici anni. In caso di contestazioni da parte dell’Agenzia delle entrate per tributi non versati in anni precedenti, dev’essere possibile risalire a “chi” ha omesso di soddisfare all’obbligo fiscale.
Documentazione fondamentale risulta essere il Libro dei verbali del Consiglio, il Libro dei verbali dell’Assemblea e il Libro Soci.

estratto dalla circolare n°6/2015