Le terminologie della legislazione italiana
CODICE CIVILE, LEGGE IVA E TUIR (testo unico imposte sui redditi), esprimono terminologie diverse per indicare i soggetti verso i quali gli enti associativi possono rivolgere le proprie attività e i propri servizi:
- Il CODICE CIVILE (Regio Decreto n. 262 del 1942, articoli 36, 37, 38) con riferimento alle Associazioni non riconosciute utilizza il termine “associati”.
- La Legge IVA (DPR n. 633 del 1972, art. 4) parla di soci, associati, partecipanti, e di associazioni appartenenti a unico ente nazionale con relativi soci, associati o partecipanti, nonché di tesserati a partiti e sindacati.
- Il Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR, articolo 148, comma 3) si riferisce a associati, partecipanti, iscritti, altre associazioni appartenenti a unica organizzazione nazionale e relativi associati e partecipanti, nonché di tesserati a partiti e sindacati.
Le terminologie dell’Associazione
Per fare sintesi dei diversi linguaggi burocratici, utilizzati dalle tre legislazioni sopra dettagliate, per gli Oratori e i Circoli NOI:
- SOCI e ASSOCIATI sono i tesserati maggiorenni – adulti;
- PARTECIPANTI sono i tesserati minorenni – ragazzi;
- TESSERATI sono gli appartenenti ad altri Oratori e Circoli NOI affiliati a NOI Associazione.
Mentre per SOCI, ASSOCIATI e PARTECIPANTI il controllo dell’appartenenza può essere eseguito su elenchi presenti al Circolo, per i Tesserati di altri circoli il controllo può avvenire esclusivamente con la tessera in corso di validità, non bastando, ai fini della sicurezza e delle garanzie, la parola dell’interessato.
C’è chi precisa la differenza che passa tra socio e tesserato: socio (associato e partecipante) è colui che aderisce al proprio circolo, tesserato è colui per il quale il circolo di appartenenza chiede il tesseramento all’Associazione nazionale di riferimento. La differenza esiste effettivamente, ma è talmente sottile che si perde nei meandri delle astruserie giuridiche.
Il socio non tesserato non è coperto da garanzie assicurative.
Il circolo che non tessera i propri soci all’ente nazionale NOI Associazione, omettendo il versamento della quota di affiliazione stabilita dall’articolo 27 dello Statuto nazionale, che è parametrata appunto al numero dei soci, compromette la propria affiliazione a ente nazionale riconosciuto, perdendo il diritto a fruire delle esenzioni e agevolazioni fiscali, oltre che realizzare una truffa nei confronti dell’ente nazionale.
La legge vieta espressamente i tesseramenti occasionali, temporanei, automatici. Il rapporto associativo è un rapporto contrattuale, è una faccenda molto seria, e il socio rimane tale anche se omette il versamento della quota annuale di tesseramento. Non versando la quota annuale, il socio o associato perde la qualifica di tesserato, ma non perde la qualifica di socio; perde il diritto di partecipare alla vita associativa, non può accedere alla sede e ai servizi associativi, non può essere convocato e non partecipa alle assemblee, ma resta comunque socio e tale resta per tutta la vita. Il titolo di socio si perde o per dimissioni scritte, o per radiazione a causa di indegnità, o per decesso.
Comportamenti e procedure corrette che il circolo deve adottare
La domanda a diventare socio di Circolo/Oratorio deve avere la forma scritta, su modello appositamente predisposto*; nel caso di minori, la firma deve essere di chi ne ha la patria potestà. | scarica il modello “domanda di adesione personale familiare
La domanda deve essere sottoposta a valutazione e delibera del Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente e irrevocabilmente, ma motivatamente: il diniego deve essere motivato e formalmente comunicato all’interessato. L’accettazione della domanda comporta l’iscrizione del richiedente nel Libro Soci con l’inserimento dei dati anagrafici, del domicilio, della data della domanda e della data di accettazione, i versamenti annuali della quota e la data di cessazione per i casi di recesso, radiazione, decesso del socio (in verde i dati obbligatori).
Solo dopo l’accettazione della domanda è possibile incassare la quota di iscrizione.
Prima dell’iscrizione nel registro soci il richiedente non è socio, e diventa impossibile introitare la quota associativa, perché l’incasso configurerebbe attività commerciale; impossibile farlo partecipare alle attività perché privo della copertura assicurativa; impossibile farlo partecipare alle somministrazioni (bar) perché l’incasso da terzo non socio configurerebbe attività commerciale sotto il profilo fiscale e illegale sotto quello amministrativo e sanitario.
Deve essere chiaro che il cosiddetto tesseramento automatico con raccolta di quote associative contestualmente alla partecipazione alle attività è vietato.
Il momento esatto in cui si perfeziona la qualità di associato agli effetti della legge è quando al richiedente viene comunicata l’accettazione della sua domanda. Per tale momento non sono previste formalità particolari: la forma (a voce o scritta) è lasciata alla discrezionalità delle associazioni, giusta la sentenza n. 1992 del 1995 della Cassazione: “L’adesione a una associazione non riconosciuta si perfeziona con l’incontro delle volontà delle parti per la cui manifestazione non sono richieste forme particolari e perciò nel momento in cui al proponente, autore della richiesta di adesione, perviene l’accettazione dell’associazione”.
Non è il caso di farsi venire le paranoie, o di farsi prendere dalle convulsioni: si sta parlando di soci e associati ADULTI, che presentano richiesta per la PRIMA volta, NON per il rinnovo annuale, e i MINORI che non sono né soci, né associati, ma solo PARTECIPANTI, non sono assoggettati a procedure limitative o restrittive, perché rientrano nel libro soci solo al compimento del diciottesimo anno di età.