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I soggetti associativi: soci, tesserati e partecipanti

Le terminologie della legislazione italiana

CODICE CIVILE, LEGGE IVA E TUIR (testo unico imposte sui redditi), esprimono terminologie diverse per indicare i soggetti verso i quali gli enti associativi possono rivolgere le proprie attività e i propri servizi:

  1. Il CODICE CIVILE (Regio Decreto n. 262 del 1942, articoli 36, 37, 38) con riferimento alle Associazioni non riconosciute utilizza il termine “associati”.
  2. La Legge IVA (DPR n. 633 del 1972, art. 4) parla di soci, associati, partecipanti, e di associazioni appartenenti a unico ente nazionale con relativi soci, associati o partecipanti, nonché di tesserati a partiti e sindacati.
  3. Il Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR, articolo 148, comma 3) si riferisce a associati, partecipanti, iscritti, altre associazioni appartenenti a unica organizzazione nazionale e relativi associati e partecipanti, nonché di tesserati a partiti e sindacati.

Le terminologie dell’Associazione

Per fare sintesi dei diversi linguaggi burocratici, utilizzati dalle tre legislazioni sopra dettagliate, per gli Oratori e i Circoli NOI:

  1. SOCI e ASSOCIATI sono i tesserati maggiorenni – adulti;
  2. PARTECIPANTI sono i tesserati minorenni – ragazzi;
  3. TESSERATI sono gli appartenenti ad altri Oratori e Circoli NOI affiliati a NOI Associazione.

Mentre per SOCI, ASSOCIATI e PARTECIPANTI il controllo dell’appartenenza può essere eseguito su elenchi presenti al Circolo, per i Tesserati di altri circoli il controllo può avvenire esclusivamente con la tessera in corso di validità, non bastando, ai fini della sicurezza e delle garanzie, la parola dell’interessato. 

C’è chi precisa la differenza che passa tra socio e tesserato: socio (associato e partecipante) è colui che aderisce al proprio circolo, tesserato è colui per il quale il circolo di appartenenza chiede il tesseramento all’Associazione nazionale di riferimento. La differenza esiste effettivamente, ma è talmente sottile che si perde nei meandri delle astruserie giuridiche.
Il socio non tesserato non è coperto da garanzie assicurative.
Il circolo che non tessera i propri soci all’ente nazionale NOI Associazione, omettendo il versamento della quota di affiliazione stabilita dall’articolo 27 dello Statuto nazionale, che è parametrata appunto al numero dei soci, compromette la propria affiliazione a ente nazionale riconosciuto, perdendo il diritto a fruire delle esenzioni e agevolazioni fiscali, oltre che realizzare una truffa nei confronti dell’ente nazionale.

La legge vieta espressamente i tesseramenti occasionali, temporanei, automatici. Il rapporto associativo è un rapporto contrattuale, è una faccenda molto seria, e il socio rimane tale anche se omette il versamento della quota annuale di tesseramento. Non versando la quota annuale, il socio o associato perde la qualifica di tesserato, ma non perde la qualifica di socio; perde il diritto di partecipare alla vita associativa, non può accedere alla sede e ai servizi associativi, non può essere convocato e non partecipa alle assemblee, ma resta comunque socio e tale resta per tutta la vita. Il titolo di socio si perde o per dimissioni scritte, o per radiazione a causa di indegnità, o per decesso.


Comportamenti e procedure corrette che il circolo deve adottare

La domanda a diventare socio di Circolo/Oratorio deve avere la forma scritta, su modello appositamente predisposto*; nel caso di minori, la firma deve essere di chi ne ha la patria potestà. | scarica il modello “domanda di adesione personale familiare
La domanda deve essere sottoposta a valutazione e delibera del Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente e irrevocabilmente, ma motivatamente: il diniego deve essere motivato e formalmente comunicato all’interessato. L’accettazione della domanda comporta l’iscrizione del richiedente nel Libro Soci con l’inserimento dei dati anagrafici, del domicilio, della data della domanda e della data di accettazione, i versamenti annuali della quota e la data di cessazione per i casi di recesso, radiazione, decesso del socio (in verde i dati obbligatori).

soci partecipanti

Solo dopo l’accettazione della domanda è possibile incassare la quota di iscrizione.
Prima dell’iscrizione nel registro soci il richiedente non è socio, e diventa impossibile introitare la quota associativa, perché l’incasso configurerebbe attività commerciale; impossibile farlo partecipare alle attività perché privo della copertura assicurativa; impossibile farlo partecipare alle somministrazioni (bar) perché l’incasso da terzo non socio configurerebbe attività commerciale sotto il profilo fiscale e illegale sotto quello amministrativo e sanitario.

Deve essere chiaro che il cosiddetto tesseramento automatico con raccolta di quote associative contestualmente alla partecipazione alle attività è vietato.

Il momento esatto in cui si perfeziona la qualità di associato agli effetti della legge è quando al richiedente viene comunicata l’accettazione della sua domanda. Per tale momento non sono previste formalità particolari: la forma (a voce o scritta) è lasciata alla discrezionalità delle associazioni, giusta la sentenza n. 1992 del 1995 della Cassazione: “L’adesione a una associazione non riconosciuta si perfeziona con l’incontro delle volontà delle parti per la cui manifestazione non sono richieste forme particolari e perciò nel momento in cui al proponente, autore della richiesta di adesione, perviene l’accettazione dell’associazione”.

Non è il caso di farsi venire le paranoie, o di farsi prendere dalle convulsioni: si sta parlando di soci e associati ADULTI, che presentano richiesta per la PRIMA volta, NON per il rinnovo annuale, e i MINORI che non sono né soci, né associati, ma solo PARTECIPANTI, non sono assoggettati a procedure limitative o restrittive, perché rientrano nel libro soci solo al compimento del diciottesimo anno di età.

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