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Certificato medico, facciamo chiarezza

Mercoledì 20 gennaio, scade il termine ultimo per l’adozione del Defibrillatore da parte delle società e associazioni sportive (asd). Il Ministro della Salute ha prorogato il termine all’obbligo del defibrillatore senza, purtroppo, chiarire nulla sulla questione dei certificati medici.

Negli ultimi mesi, poi, era girata voce che il CONI stava predisponendo un elenco delle attività sportive professionistiche, amatoriali e ludico motorie, per segnalare quali sono le attività che soggiacciono all’obbligo della certificazione medica per l’esercizio delle attività sportive.

Ancora una volta nessuno vuole esporsi. Purtroppo ad essere esposti rimangono comunque gli enti promotori e gli animatori, allenatori, tecnici volontari che si dedicano allo svolgimento delle attività.

Ripercorrendo la successione delle capriole ministeriali sul certificato medico, mi pare che si possa dire che essendo stata disciplinata solo la pratica sportiva intesa come tale quella realizzata nell’ambito dell’attività del CONI e delle realtà da esso riconosciute: Federazioni e Enti di promozione sportiva, non vi era dubbio che tutte le attività fisiche rese al di fuori del mondo sportivo ufficiale dovessero essere ritenute “non ricomprese” nell’obbligo del certificato.

La norma sui certificati medici introdotta dal famoso decreto Balduzzi n. 158 del 2012, successivamente modificata dal D.M. 24 aprile 2013, la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale solo il 20 luglio rivela il tormento in cui si trascinò la norma, poi riformulata con un emendamento del 5 agosto 2013, abrogata dopo appena quindici giorni il 20 agosto; e anche nel D.L. n. 69 dello stesso 2013, ha conservato nel tempo la fumosità originaria.

Nessuno sa cosa deve fare, nessuno si sbilancia a pubblicare conferme. E nemmeno NOI con queste riflessioni possiamo esporci a fornire soluzioni al problema, che è anche economico, per il costo delle certificazioni mediche.

Possiamo provare a sintetizzare la situazione:

  • A) ATTIVITÀ’ SPORTIVA AGONISTICA – certificazione di avviamento alla specifica disciplina sportiva rilasciata da un centro di medicina sportiva a tal fine autorizzato
  • B) ATTIVITÀ’ SPORTIVA NON AGONISTICA – certificazione obbligatoriacorredata da specifico elenco di esami da effettuare
  • C) ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA O AMATORIALEnessuna certificazione
  • D) ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA CON ELEVATO IMPEGNO CARDIO VASCOLARE  – certificato con esami annessi

La difficoltà interpretativa maggiore sta nella distinzione tra le due categorie B e C: tra attività sportiva non agonistica e attività ludico-motoria o amatoriale. Una prima lettura porterebbe a ritenere come spartiacque il tesseramento a una Federazione o a un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI; ovvero il tesserato non può che fare attività sportiva organizzata, quindi, agonistica, quindi soggetta a certificazione, e il non tesserato svolge attività esclusivamente amatoriale, esclusa da certificazione.

Questa interpretazione è stata condivisa anche da NOI in precedenti circolari e informative interne dell’associazione. Ora, tale distinzione non pare condivisibile nemmeno a NOI. L’obbligo della certificazione non può essere vincolato alla tessera, quanto piuttosto all’attività esercitata. Se si vuole vincolare l’obbligo alla tessera, gli enti devono adottare tessere, tesserini, cartellini differenziati e che il possesso di uno non possa far accedere il tesserato ad attività sportive destinate a possessori di cartellini diversi dall’uno. Quindi non il tesseramento all’ente come scriminante, ma quel tipo di tesseramento.

Dal 2013 ad oggi sono accaduti fatti drammatici sui campi di gioco. La richiesta del certificato medico preventivo, sempre e comunque, è da intendersi come buona pratica da seguire in caso di attività motoria in favore di terzi, pur a prescindere da qualsiasi analisi.

Riproponendo un concetto già espresso in precedenti comunicazioni sia scritte che verbali, i casi drammatici finiscono quasi sempre sul tavolo di un tribunale, e i giudici applicano il principio della tutela del danneggiato. Qui si apre un altro capitolo sull’attribuzione della responsabilità. Noi parliamo sempre di responsabilità ascrivibile al Circolo; invece il Tribunale va a cercare la persona più vicina al danneggiato: allenatore, responsabile, incaricato allo sport.
Sappiamo di incaricati che sul certificato fanno spallucce perché “tanto, è il circolo che organizza e allo stesso risale la responsabilità”. Invece, non è vero niente.

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