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USO DEL CONTANTE: i limiti nel pagamento non tracciato

aggiornamento 11 giugno 2020

Dall’1.7.2020 e fino al 31.12.2021, il limite (non raggiungibile) all’utilizzo dei pagamenti in contanti in unica soluzione scenderà da 3.000 a 2.000 euro.
La nuova soglia viene introdotta nell’art. 49 del DLgs. 231/2007, che, al comma 1, fa divieto di trasferire denaro contante e titoli al portatore in euro o in valuta estera, a qualsiasi titolo fra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore di trasferimento eguagli o superi la nuova soglia.
Per cui dal 1 luglio 2020 sono possibili pagamenti in contanti sino ad € 1.999.
Si evidenzia come la nuova soglia coinvolga anche tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio fra cui i professionisti, che hanno l’obbligo di comunicare al MEF (di norma alle Ragionerie territoriali dello Stato) le infrazioni di cui hanno contezza nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività.
Inoltre, a fronte dell’abbassamento della sanzione minima edittale che, dal prossimo 1° luglio, andrà a determinarsi per chi commette l’illecito, nessuna riduzione è oggi prevista per i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che omettano di comunicare l’infrazione ai sensi dell’art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007, per i quali la sanzione minima rimarrà a 3.000 euro.
Gli Enti no profit, in regime di opzione L 398/1991, ai sensi dell’art. 25 L. n 133/1999  devono rispettare il limite di € 1.000 (e non di € 1.999) e quindi utilizzare modalità di pagamento tracciate (bonifico, assegni, carta di credito) per ogni pagamento o incasso di importi pari o superiori ad € 1.000.

La legge di Stabilità 2016 (n°208/15), con decorrenza 1° gennaio 2016, ha innalzato il limite per l’utilizzo del denaro contante da 999,99 a 2.999,99 euro.

Tuttavia, si ricorda che per le associazioni senza scopo di lucro destinatarie* del regime fiscale agevolato cosiddetto 398/1991 il limite delle operazioni eseguibili in contanti rimane pari a € 999,99.

La legge di Stabilità 2016 ha, inoltre, anticipato, all’1.01.2016, l’entrata in vigore delle modifiche in tema di sistema sanzionatorio, introdotte dal D.Lgs. 158/2015, ossia è stata disposta l’eliminazione della decadenza dal regime forfettario della Legge n. 398/91 in caso di omessa tracciabilità di importi superiori a euro 1.000 da parte di associazioni non lucrative in genere.

In concreto l’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti non causerà più la decadenza dal regime agevolato opzionale previsto dalla L. 398/1991, ma la sola applicazione delle sanzioni amministrative. L’importo delle sanzioni è stato modificato a €. 250 (anziché 258) e a €. 2.000 (anziché 2065).

Non sono consentiti i trasferimenti di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. Non è possibile eludere la normativa sul divieto di pagamenti in contanti frazionando il debito in tante rate, ciascuna di importo inferiore ad € 1.000,00, al solo fine di evitare gli strumenti tracciabili.


Sanzioni
In base all’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 alle violazioni in esame è applicabile la sanzione:
dall’1% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importo non superiore a 50 mila euro;
dal 5% al 40% dell’importo trasferito, in caso di importi superiori a € 50.000; fermo restando l’importo minimo pari a € 3.000.
La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto la somma in contante.
 

*“Destinatarie” significa TUTTE le associazioni senza scopo di lucro in regime 398, ma anche tutte quelle che pur non essendo in regime 398 si trovano nella condizione di poter accedere a tale regime.

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