Il 16 marzo scade il termine di versamento dell’ISI (imposta sugli intrattenimenti) e dell’IVA, determinate sulla base di imponibili medi forfetari relativamente agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici e congegni con vincite di piccola oggettistica e apparecchi e congegni senza premi di cui all’articolo 110, comma 7, lettera a) e c) TULPS.
Il versamento è effettuato:
A. dal gestore, ossia dal soggetto che esercita un’attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi, posseduti a qualsiasi titolo, collocati in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli o associazioni di qualunque specie;
B. dall’esercente del locale in cui gli stessi sono installati se lo stesso ne è il proprietario.
Nel caso A. versa il noleggiatore che ha l’obbligo di consegnare al circolo relativa ricevuta del versamento di ISI e IVA.
Nel caso B. a versare sarà il Circolo per gli apparecchi di proprietà.
Attenzione Nel caso di apparecchi concessi in uso gratuito. Per l’esonero da IVA e da ISI non basta una dichiarazione.
Quando sugli apparecchi è presente la gettoniera l’apparecchio è considerato a pagamento. L’uso gratuito è riconosciuto se manca la gettoniera oppure con feritoia saldata.
ISTANZA IVA NON DOVUTA SUGLI INTROITI DA GIOCHI DI INTRATTENIMENTO
Il primo segnale è arrivato dall’Agenzia delle entrate di Venezia, il secondo dall’Agenzia delle entrate della Lombardia. Non ci sono motivi di allarme, solo di grande fastidio. Si tratta di far valere le nostre ragioni, contro un atteggiamento dell’Agenzia dei Monopoli che ha impropriamente allertato l’Agenzia delle entrate sulla presunta evasione di IVA sugli introiti dall’uso di apparecchi da intrattenimento.
Per base imponibile viene presa in considerazione quella forfetaria ai fini dell’Imposta sugli intrattenimenti, con una riduzione del 50%. A tale risultato è applicata l’aliquota IVA 20% in vigore nel 2011, a cui si aggiunge la sanzione per mancato versamento e gli interessi legali.
Personalmente siamo andati all’Agenzia dei Monopoli di Verona a chiedere informazioni su questa particolare imposizione: la risposta è stata tranciante oltre che altera. Non soddisfatti, abbiamo attraversato un corridoio dello stesso stabile e siamo andati all’Ufficio IVA, dove ci hanno confermato che
l’associazione di promozione sociale non soggiace all’IVA sugli apparecchi da intrattenimento e sui giochi. L’articolo 4, comma 4, della Legge IVA – DPR 633 del 1972 prevede la non commercialità delle prestazioni di servizio rese a soci, associati e partecipanti dalle Associazioni di promozione sociale, in conformità alle finalità istituzionali dell’ente.
Senza contare che esiste una risoluzione dell’Agenzia delle entrate del 15 marzo 2004, n. 38/E (in allegato) che dichiara non imponibili ai fini IVA gli introiti da apparecchi da gioco e intrattenimento, sui quali, però, sono dovute le tasse sugli intrattenimenti.
Cosa fare.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della raccomandata che contesta il mancato versamento dell’IVA (se il termine non è rispettato l’istanza non viene presa in considerazione), il Circolo deve presentare istanza di annullamento (vedi allegato) dell’IVA sui giochi. Il testo in formato Word consente la compilazione adattata a ogni singola situazione. Si faccia attenzione a non riportare informazioni non richieste o non precise.
Si provveda ai documenti elencati alla fine dell’istanza. Se il circolo ha paura di commettere errori, si faccia assistere dalla segreteria territoriale, oppure da un consulente commerciale.
Il passaggio è importante, perché potrebbe essere “definitivo” nel senso che l’Agenzia delle entrate potrebbe comunicare all’Agenzia dei Monopoli di prendere atto delle norme agevolative previste per il nostro settore associativo.
Un suggerimento/auspicio per i Segretari Territoriali: stabilire un contatto personale di grande cortesia con il funzionario che invia l’accertamento, per riferire che i nostri circoli sono tutti APS e solo quelli che per l’uso dei giochi introitano un corrispettivo versano anche l’Imposta sugli intrattenimenti. Per tutti, invece, vige l’esenzione da IVA.
scarica l’istanza