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Linee guida programmazione sagre – riservato ai circoli presenti in Regione Veneto

Per conoscenza o per semplice interesse, di seguito proponiamo il documento contenente le “LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NELLE SAGRE E NELLE FIERE”. La comunicazione interessa i circoli affiliati a NOI Verona presenti nel territorio regionale del Veneto.

La deliberazione della giunta regionale 21 febbraio 2017 n. 184, BUR 10 marzo 2017, n. 26 è indirizzata ai Comuni, tuttavia riteniamo sia interessante per circoli conoscere quanto subiranno per ricaduta sull’organizzazione locale.
Adesso saranno i Comuni a normare la procedura di presentazione delle istanze per lo svolgimento delle sagre in funzione della data ultima per la comunicazione alla Regione (15 dicembre di ogni anno) in vista della pubblicazione del Calendario regionale.
In via del tutto eccezionale è prevista la possibilità di iscrizione anche fuori termine.

(31/03/2017) VENETO: Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2017 n. 184, BUR 10 marzo 2017 n. 26

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 10 marzo 2017 n. 26 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2017 n. 184, “Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere”.

Le presenti linee guida orientano i Comuni nella predisposizione di un calendario e di un regolamento delle sagre e delle fiere in cui viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non prevalente.

Entro il 30 novembre di ogni anno i Comuni redigono l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell’anno successivo, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le proloco locali iscritte nell’albo regionale delle Pro Loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34.

L’elenco viene inviato alla Regione, che pubblica il “calendario regionale delle fiere e delle sagre”.

In caso di sovrapposizione di due o più manifestazioni nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
– manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Veneto;
– forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la manifestazione (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
– anni di svolgimento della manifestazione;
– ordine cronologico di presentazione dell’istanza.

L’area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
– servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
– parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere segnalata.

Il comune individua le aree del proprio territorio di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali non è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni.

Deliberazione Giunta Regionale 21 febbraio 2017 n. 184

Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere.

(Veneto, BUR 10 marzo 2017, n. 26)

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva un documento contenente linee guida destinate ai Comuni per la calendarizzazione e programmazione delle sagre e delle fiere in cui viene svolta anche attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande.

L’Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” (di seguito “legge regionale”) la Regione ha regolamentato l’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa europea, delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza, dell’ordine pubblico e della tutela della salute del consumatore.

L’articolo 11 della legge regionale, come modificato dalla legge regionale 7 novembre 2013, n. 27, assoggetta lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande alla segnalazione di inizio attività e, con particolare riferimento all’attività temporanea in occasione di sagre, fiere e manifestazioni di carattere religioso, benefico e politico, al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza afferenti ai locali e alle superfici aperte al pubblico, attrezzati per il consumo sul posto.

L’introduzione, con riferimento all’attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, della segnalazione di inizio attività in luogo dell’autorizzazione, in recepimento di quanto stabilito dall’articolo 41, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, ha reso maggiormente difficoltosa l’attività di controllo igienico-sanitario e di sicurezza da parte dei comuni e, conseguentemente, ha contribuito a determinare possibili situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli operatori del settore.

Al fine di perseguire lo sviluppo e l’innovazione del settore della somministrazione di alimenti e bevande in armonia con le altre attività economiche, nonché al fine di uniformare la disciplina delle manifestazioni temporanee a livello regionale, atteso altresì quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale, si ritiene opportuno individuare linee guida rivolte ai comuni per calendarizzare le sagre e le fiere, pubblicizzarne le date e le modalità di svolgimento a livello regionale, valorizzando le vocazioni territoriali, lo sviluppo e l’integrazione dell’identità regionale quali espressioni del patrimonio storico, sociale e culturale delle comunità del Veneto.

A tal fine è stato predisposto l’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale, recante “Linee guida per la programmazione, da parte dei comuni, delle fiere e le sagre in cui viene svolta attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non prevalente”, i cui contenuti sono stati condivisi con le Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale in materia di commercio e somministrazione di alimenti e bevande e con l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), Comitato regionale del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;
VISTA la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, articolo 41;

VISTA la legge regionale 21 ottobre 2007, n. 29 recante “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i.;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54; Delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
  2. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento recante “Linee guida per la programmazione, da parte dei comuni, delle fiere e le sagre in cui viene svolta attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande anche in forma non prevalente” che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di incaricare il Direttore della Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

Linee guida per la programmazione, da parte dei comuni, delle fiere e delle sagre in cui viene svolta attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande anche in forma non prevalente

PREMESSA

  1. Al fine di assicurare omogeneità sul territorio del Veneto, le presenti linee guida orientano i comuni nella predisposizione di un calendario e di un regolamento delle sagre e delle fiere in cui viene svolta attività di somministrazione di alimenti e bevande anche in forma non prevalente.
  2. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, disciplinata dall’articolo 11 della legge regionale n. 29 del 2007, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa.
  3. Ai fini del presente provvedimento, si intende per fiera la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
  4. Ai fini del presente provvedimento, si intende per sagra ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all’aggregazione comunitaria in cui sia presente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea.
  5. CALENDARIO REGIONALE
  6. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all’amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati nell’ambito del territorio, i comuni redigono ed approvano un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell’anno seguente, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le proloco locali iscritte nell’albo regionale delle Pro Loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni pro loco”.
  7. Per la predisposizione dell’elenco, i comuni stabiliscono un termine congruo entro il quale gli organizzatori devono depositare l’istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra e, entro il 30 novembre di ogni anno, redigono l’elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell’anno successivo, inviandolo alla Regione per le finalità di cui al punto 8.
  8. L’istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:
  9. dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
    b. indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
  10. elenco dei partecipanti alla manifestazione con indicazione dei dati anagrafici (e nel caso di impresa, i relativi dati) e dell’attività svolta;
  11. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
  12. indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
  13. indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  14. relazione previsionale di impatto acustico; h. programma della manifestazione;
  15. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale.
  16. Qualora nell’ambito della manifestazione siano previsti eventi per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell’effettuazione della manifestazione, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali.
  17. L’istanza è rigettata nel caso in cui non sia conforme agli atti di pianificazione e programmazione comunali.
  18. Devono essere inserite nell’elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal comune.
  19. L’elenco annuale di cui al comma 1 è comunicato entro il 15 dicembre di ogni anno dal comune alla struttura regionale competente in materia di commercio.
  20. La Giunta regionale pubblica il “calendario regionale delle fiere e delle sagre” che conterrà le seguenti informazioni:
  21. dati anagrafici dell’organizzatore;
  22. denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
  23. indicazione dell’eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
  24. programma della manifestazione;
  25. eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell’artigianato locale.
  26. MODIFICHE DEL CALENDARIO REGIONALE
  27. L’elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato dal comune, anche sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi e delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale e le proloco locali iscritte nell’albo regionale delle Pro Loco di cui alla legge regionale n. 34 del 2014.
  28. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell’ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire le necessarie verifiche e di dare alla manifestazione adeguata pubblicità. Tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in caso di modifiche derivanti da emergenze o eventi metereologici, non prevedibili.
  29. MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL CALENDARIO E DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI
  30. Gli organizzatori delle fiere e sagre devono presentare istanza al comune territorialmente competente nel termine dallo stesso stabilito.
  31. Nel caso in cui la manifestazione si svolga sul territorio di più comuni, l’organizzatore dovrà presentare l’istanza ad uno dei comuni che farà da capofila per l’espletamento delle pratiche.
  32. In caso di sovrapposizione di due o più manifestazioni nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi ai seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
  33. manifestazione che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Veneto;
  34. forte connotazione tradizionale dell’evento che giustifica la manifestazione (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
  35. anni di svolgimento della manifestazione;
    d. ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
  36. L’area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
  37. servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
  38. aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  39. parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.
  40. Il comune, tenuto conto del luogo di svolgimento della manifestazione e per ragioni di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, può definire un orario massimo di svolgimento delle attività.
  41. DURATA
  42. Fermo quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 29 del 2007, il comune, previa adeguata motivazione e, se necessario, suddividendo il territorio in apposite aree omogenee, può stabilire una durata della manifestazione inferiore ai trenta giorni consecutivi ed un eventuale periodo di intervallo tra ciascuna manifestazione.
  43. La durata massima delle manifestazioni potrà essere stabilita esclusivamente tenendo conto della storicità dell’evento, dell’eventuale finalità di valorizzazione turistica del territorio, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell’artigianato locale, o di prodotti provenienti in prevalenza dall’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali veneti o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT dalla Regione Veneto.
  44. COINVOLGIMENTO DEGLI OPERATORI IN SEDE FISSA E AMBULANTI
  45. Durante lo svolgimento delle sagre e delle fiere, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull’area pubblica antistante l’esercizio commerciale o su quella adiacente alla manifestazione.
  46. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la manifestazione sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l’attività sul territorio comunale o nella relativa municipalità. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla manifestazione. L’utilizzo di più del 10% della superficie utilizzata per la manifestazione potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori ed il comune.
  47. ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA
  48. Il comune individua le aree del proprio territorio di particolare interesse storico ed artistico, incluse quelle di particolare interesse archeologico ed architettonico, nonché le aree di particolare interesse ambientale e quelle tipizzate da consolidate tradizioni locali nelle quali non è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni.
  49. Il comune individua le aree del proprio territorio in cui non è ammesso lo svolgimento delle manifestazioni per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.
  50. VIGILANZA E CONTROLLO
    1. Le attività di vigilanza e controllo sono in capo al comune.
  51. La Regione si riserva di concedere patrocini e contributi regionali esclusivamente alle sagre e fiere iscritte nel calendario regionale di cui al presente provvedimento.
  52. Lo svolgimento di una sagra e fiera non iscritta nel calendario regionale comporta l’impossibilità di iscrivere la manifestazione stessa nel calendario per l’anno successivo.

DGR n° 184 del 21/01/2017 

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