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Attività istituzionali

 

PREMESSA DOVEROSA

 

Il NOI Verona home 129x100 copiacircolo affiliato a NOI Associazione è riconosciuto dallo stato come A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) e quindi gode di un particolare regime fiscale, detto “agevolato”, qualora risponda a tutti i seguenti requisiti:

  • • abbia presentato l’affiliazione annuale a NOI Verona entro i termini previsti (15 dic. di ogni anno per l’anno seguente);
  • • sia in possesso della seguente documentazione: Atto costitutivo registrato, Statuto NOI 2010 adottato e registrato, presentato il modello EAS entro la scadenza dei termini, certificato di attribuzione del codice fiscale o P. Iva aggiornato al legale rappresentante in carica.

 

raccolta euroargomenti trattati:

• contributi pubblici e privati
• erogazioni liberali
• raccolte pubbliche di fondi
• 5 per mille
• sponsorizzazioni (in P. Iva)
• pubblicità (in P. Iva)


 

“Come e dove reperire le risorse economiche per dare servizi ai soci del circolo”

  • Quote tessere: per le associazioni riconosciute le quote associative, composte da quote annuali e quote di partecipazione a attività istituzionali, sono esenti da imposte. Gran parte delle attività che un’associazione promuove nei confronti dei propri soci sono considerate di carattere istituzionale e quindi non sono imponibile e non vengono assoggettate a IVA, IRES e IRAP. Ciò porta il contributo indiretto dello stato al 52% di quello che si incassa. E’ chiaro che tale contributo dovrà essere re-investito in attività istituzionali a favore dei propri tesserati e del circolo. Sono considerate attività istituzionali quelle attività atte alla formazione e alla ri-creazione dei propri soci tesserati come i corsi di chitarra, di fotografia, di canto, di ballo, grest etc … 
  • Bar del circolo: Le APS possono svolgere servizio bar per i propri soci tesserati e somministrare alimenti e bevande (BAR) beneficiando del regime agevolato che considera tali introiti TOTALMENTE “decommercializzati”.
  • Le associazioni APS possono organizzare attività turistico-ricettive: tali attività sono esenti da imposizione diretta (IRES e IRAP) ma sono assoggettate a IVA anche se svolte nei confronti dei propri tesserati. Il regime fiscale viene incontro alle APS grazie alla legge 398 che è applicabile alle associazioni no profit: esso non prevede registri di acquisti, è possibile emettere o meno ricevute e fatture; l’iva si versa ogni 3 mesi per il solo 50% del totale.

Il circolo non necessita della Partita Iva se effettua esclusivamente attività istituzionali, diversamente sarà tenuto ad aprire la partita iva chiedendo di mantenere attivo il codice fiscale (IMPORTANTE) e optare per il regime 398.

Non è finita, il circolo NOI dovrebbe anche accedere a contributi, ricevere donazioni, organizzare raccolte pubbliche di fondi e partecipare al 5 X mille senza obbligo di aprire la partita IVA. Diverso per le sponsorizzazioni e la pubblicità per cui c’è l’obbligo della P.Iva con cui avreste la possibilità di rilasciare fattura la che potrà essere utilizzata dall’azienda per la detrazione.

 


 

“vediamo nel dettaglio le opportunità”

Contributi, donazioni, erogazioni liberali, raccolte pubbliche di fondi e 5 X mille non necessitano della Partita IVA.

  • CONTRIBUTI ENTE PUBBLICO E PRIVATO 

E’ possibile accedere ai contributi pubblici della regione Veneto, della provincia di Verona e del comune di “residenza” del circolo. Ogni ente pubblico propone un iter differente per l’iscrizione al proprio albo necessario per accedere al contributo. Per l’iscrizione all’albo regionale del Veneto vai QUI 

Anche se rari esistono bandi che gli enti privati riservano alle associazioni A.P.S.: di recente fondazione Cattolica ha promosso il bando Grest 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 cui hanno avuto accesso i circoli NOI e le parrocchie appartenenti alla Diocesi di Verona.

 

Le erogazioni liberali sono caratterizzate dall’animus donandi ossia l’erogazione è effettuata all’ente APS senza alcun obbligo di controprestazione l’APS non assume mai nessun obbligo di fare, non fare, permettere a favore del donante. Ed infatti per le società donanti l’art 100 comma 2 contiene un elenco tassativo di quelle erogazioni liberali di cui, in considerazione dei soggetti beneficiari e/o degli scopi per cui sono eseguite, si consente la deduzione; mentre il comma 4 prevede espressamente che le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi sono indeducibili.

Essendo prive di qualsiasi contenuto di controprestazione da parte delle APS sono considerate sempre incassi istituzionali per cui esclusi da IRES, IRAP ed IVA e quindi non richiedono l’apertura della P IVA per il loro incasso.

 Da persone fisiche privati (art 15 TUIR):

– detrazione dall’IRPEF del 19% delle erogazione in denaro non superiori ad € 2.065,83 (art 15 TUIR lett i quater) l’erogazione deve essere eseguita mediante banca o ufficio postale (bonifico), il massimo risparmio ottenibile è pari € 392,51;

 Da società IRES (Art 100 TUIR):

– deduzione delle erogazione alle APS deducibili per un importo non superiore ad € 1.549,37 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato, per erogazioni di importo superiore.

  • RACCOLTE PUBBLICHE (art 143 TUIR) 

L’art 143 TUIR prevede che non concorrono a formare il reddito i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche:

– effettuate occasionalmente

– in cui possono essere venduti beni di modico valore o di servizi ai sovventori

– la raccolta deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

 Tali fondi sono esclusi IVA e da ogni altro tributo.

Gli enti che hanno svolto raccolta pubblica di fondi hanno l’obbligo di redigere un apposito rendiconto dell’ attività di raccolta. Tale rendiconto è redatto in modo separato e si aggiunge al rendiconto annuale.

Il rendiconto deve essere redatto entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.

Ai fini pratici il rendiconto può essere scritto in calce al bilancio o nel libro dei verbali dell’assemblea dell’associazione in alternativa può essere istituito un apposito Registro dei rendiconti delle raccolte pubbliche.

Dal rendiconto devono risultare, anche con relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna “raccolta pubblica” effettuata durante l’anno al fine di consentire il controllo sia delle modalità di raccolta dei fondi, la loro entità, sia le modalità di impiego dei fondi raccolti.

Il rendiconto deve essere conservato sino a quando non sia divenuto definitivo il periodo d’imposta.

 

  • 5 PER MILLE 

Le APS possono accedere al 5 per mille.

Le somme incassate dal 5 per mille non sono imponibili IRES né come reddito d’impresa, non configurandosi alcuna attività commerciale da parte dell’APS, nè come redditi diversi ex art 67 TUIR, il cui elenco è tassativamente previsto e non comprende proventi da 5 per mille. La corte costituzionale, sentenza 18.6.2007 n. 202, ha escluso che il 5 per mille sia una entrata tributaria e quindi un’erogazione di un contributo pubblico, in quanto lo Stato funge esclusivamente da mandatario a corrispondere agli enti beneficiari le somme destinati dal contribuente. Per cui i contributi 5 per mille risultano essere contributi di natura istituzionale inquadrabili tra le erogazioni liberali.

Siccome le APS determinano l’imponibile IRAP con il metodo retributivo, ovvero considerando come valore della produzione il solo ammontare delle retribuzioni per la parte istituzionale per cui i contributi 5 per mille sono esclusi IRAP.

Infine ai fini IVA tali importi sono esclusi mancando il presupposto oggettivo essendo delle erogazioni liberali e non costituendo in alcun modo compensi per prestazioni di servizi infatti l’ente che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere alcunché in controprestazione. Per cui si conferma che il contributo assume natura onerosa e configura una operazione rilevante ai fini IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico in tali casi il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

 


 

“Sponsorizzazioni e pubblicità comportano obbligatoriamente l’apertura della PARTITA IVA”

  • SPONSORIZZAZIONI e PUBBLICITA

Sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione, generalmente assimilabile al contratto di pubblicità, dal quale si differenzia per diversità di elementi e caratteristiche, è un accordo in virtù del quale un soggetto (sponsée: sponsorizzato) si obbliga ad associare al proprio nome e immagine, ovvero alla propria attività, il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (sponsor: sponsorizzatore) in cambio della corresponsione di un corrispettivo in denaro o in natura.

Tipici esempi di sponsorizzazione sono le attività sportive mediante le quali lo sponsor ottiene la reclamizzazione del proprio marchio o di un proprio prodotto sulle tute, sulle borse e sulle tenute da gioco.

Oltre alle attività sportive, la sponsorizzazione può interessare anche altri eventi, come la realizzazione di manifestazioni culturali, convegni e congressi, spettacoli e concerti, feste e sagre, o compimento di imprese eccezionali.

Pubblicità

Tipici esempi di pubblicità sono la reclamizzazione del proprio marchio o di un proprio prodotto su opuscoli illustrativi, locandine delle manifestazioni, calendari, house organ associativo, banner su sito Internet, striscioni pubblicitari e altri spazi all’interno dell’area in cui si svolge la manifestazione.

  • Contributi liberali e oblazioni

L’elargizione o contributo liberale, l’oblazione o la cosiddetta offerta libera è tale solo se in contropartita per il ricevente non è prevista alcuna prestazione. A fronte di pubblicità, MAI potrà esserci erogazione liberale.

Ai fini del trattamento fiscale, è importante distinguere tra sponsorizzazioni vere e proprie, pubblicità e contributi liberali e oblazioni.

La sponsorizzazione e la pubblicità, siano esse formalizzate in contratti scritti o assumano semplicemente la forma degli accordi verbali, sono accordi bilaterali che prevedono prestazioni a carico di entrambe le parti: lo sponsor paga, lo sponsorizzato pubblicizza.

L’oblazione o erogazione liberale, invece, è un atto unilaterale che non pone alcun obbligo a carico di chi riceve.

Poiché la differenza assume una certa rilevanza in materia di imposte dirette e di Iva, è essenziale che il contratto, in ogni caso (sponsorizzazione, pubblicità, erogazione liberale) risulti da accordo scritto.

  • Trattamento tributario della sponsorizzazione

Per lo sponsor

Dal punto di vista tributario, le spese di sponsorizzazione erano considerate spese di pubblicità e propaganda: il loro trattamento tributario era previsto dall’articolo 74 del TUIR.  Le spese in questione erano deducibili, a scelta del contribuente, interamente nell’esercizio nel quale sono state sostenute, oppure in quote costanti nell’esercizio stesso e nei due esercizi successivi.

La sezione tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 08679/11 depositata il 15/04/2011, si è pronunciata in merito alla deducibilità delle spese di sponsorizzazione erogate dalle imprese a favore di società sportive o di eventi sportivi. Secondo la Suprema Corte, i costi in questione sono da qualificare come spese di rappresentanza in quanto l’impresa erogante, tramite la sponsorizzazione, intende accrescere il prestigio dell’impresa stessa senza però avere un immediato e tangibile impatto in termini di incremento delle vendite dei propri beni e/o servizi.

Considerando i costi delle sponsorizzazioni sportive come spese di rappresentanza, viene ad esserne limitata la deducibilità fiscale ai fini IRES. Oggi è infatti previsto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 108 Tuir, le spese in parola siano deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento ma nei limiti previsti dal D.M. 19/11/2008 che sono determinati in funzione dei ricavi prodotti dalla gestione caratteristica (in sintesi identificabili nell’aggregato “A” del Conto Economico). Fino ad € 10.000.000 di ricavi, si possono dedurre spese di rappresentanza fino all’ammontare pari all’1,3% dei ricavi realizzati; per la parte eccedente € 10.000.000 e fino ad € 50.000.000, la percentuale diventa dello 0,5%; oltre € 50.000.000, il plafond di deducibilità si abbassa allo 0,1%.

Infine, ai sensi dell’art. 19-bis1, lettera h), D.P.R. n. 633/1972non è consentita la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza (eccezion fatta per gli acquisti di beni di costo unitario non superiore ad € 25,82). Ciò significa che per le spese in commento, seguendo la linea tracciata dalla Cassazione, non solo si verificherebbe una limitazione nella deducibilità del costo ai fini delle imposte sul reddito, come sopra descritto, ma si determinerebbe anche la totale indetraibilità dell’IVA applicata.

Trattandosi di accordo con prestazioni reciproche (lo sponsor paga, lo sponsorizzato reclamizza), si configura una vera e propria prestazione di servizi e pertanto la fatturazione delle operazioni stesse è certamente assoggettata all’IVA.

Per lo sponsorizzato

Lo sponsorizzato, qualora eserciti esclusivamente attività non commerciale (come l’associazione), si troverebbe ad esercitare, con riguardo alla sponsorizzazione, attività eminentemente commerciale e pertanto gli utili derivanti da sponsorizzazione diventano materia imponibile sia ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRAP) che ai fini dell’IVA.

Lo sponsorizzato ha obbligo di emettere fattura assoggettata all’IVA e a presentare la dichiarazione dei redditi per il versamento dell’IRES e dell’ILOR.

Per lo sponsorizzato, associazione senza fini di lucro, qualora ricorrano tutte le condizioni richieste, può essere esercitata opzione per il regime semplificato previsto dalla Legge 398/91.

 


 

I Contratti di Sponsorizzazione

Con il contratto; una parte (sponsorizzato) si obbliga a rendere, verso corrispettivo, alla controparte (sponsor) prestazioni di servizio tali da consentire allo sponsor di abbinare a determinate attività o iniziative dello sponsorizzato il proprio nome o il marchio o il logo o in generale qualunque segno distintivo dell’azienda e dei suoi prodotti al fine di favorirne la diffusione fra il pubblico.

I predetti contratti possono avere per oggetto una singola manifestazione ovvero più manifestazioni programmate.

Sono anche largamente diffusi, in particolare nel mondo sportivo, i contratti che prevedono l’obbligo di rendere una serie diversificata di servizi, in via continuativa per un certo periodo di tempo. In questo tipo di contratti, lo sponsorizzato assume normalmente obbligazioni:

– di fare (ad esempio riportare il marchio dello sponsor sull’abbigliamento degli atleti),

– di permettere (esempio consentire che lo sponsor nei suoi messaggi pubblicitari abbini il proprio nome alla squadra sponsorizzata),

– di non fare (esempio non reclamizzare prodotti concorrenti).

La caratteristica principale di questi contratti risiede nel fatto che lo sponsorizzato si obbliga unitariamente a compiere prestazioni continuate e ripetute in un certo arco di tempo, al fine di assicurare una soddisfazione ininterrotta delle aspettative dello sponsor nel periodo contrattualmente determinato. Ciò che rileva (e determina il corrispettivo) non è la singola prestazione, ma l’insieme delle prestazioni nel tempo.

In sostanza, nei contratti di durata è come se il servizio fluisse senza soluzione di continuità, posto che la soddisfazione delle aspettative del committente è assicurata non tanto dalle singole prestazioni in sé considerate, quanto piuttosto dall’insieme delle prestazioni stesse unitariamente e complessivamente considerate.

Le predette forme contrattuali, pur essendo ricorrenti nel mondo sportivo (torneo, quadrangolare, corsa campestre, gara di bocce, eccetera), sono tuttavia presenti anche in altri settori, quali quelli artistici e culturali (per esempio sponsorizzazione di una stagione teatrale) e dello spettacolo in genere.

I contratti di sponsorizzazione sono quindi, normalmente, contratti di durata o ad esecuzione continuata e periodica, il cui corrispettivo è periodico in quanto riferito ad una o più stagioni e comunque ad un arco di tempo contrattualmente individuato. Essi sono assimilabili ai contratti di somministrazione di servizi e si differenziano dai contratti a “prestazione istantanea” nei quali la prestazione rileva solo nell’istante in cui essa è portata a termine e cioè nel momento in cui può essere utilizzata dalla controparte.

 Pubblicità

Con il contratto di pubblicità lo sponsorizzato si impegna reclamizzare il marchio o il prodotto dello sponsor su materiale redazionale senza abbinare allo stesso il proprio nome o marchio. Classica, la pubblicità negli ambienti, nei campi, nei supporti dei messaggi interni o esterni, senza collegamento alcuno con l’attività svolta.

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