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5 per mille: chi deve inviare l’autocertificazione alla Dir. Regionale dell’A.E. entro il 30/06?

L’articolo 1 del DPCM del 7 luglio 2016  ha semplificato gli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille.

PER GLI ENTI ISCRITTI NELL’ELENCO PERMANENTE DEL 5‰ (2016)

gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentata esplicano effetti anche gli anni successivi se le condizioni permangono le medesime. Si intendono regolarmente iscritti anche gli enti che hanno usufruito della remissione in bonis nel 2016, versando la sanzione di €250,00.

 consiglio: verifica l’effettiva iscrizione dell’ente nell’elenco permanente al link https://goo.gl/nLr2cU


GLI ENTI NEO-ISCRITTI AL BENEFICIO DEL 5‰ (2017)

entro il 30 giugno deve inviare alla propria Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta e firmata dal legale rappresentante, alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (il presidente).

L’invio può essere effettuato tramite raccomandata A/R oppure tramite posta elettronica certificata (PEC).

ATTENZIONE: in caso di invio della domanda con errori materiali o oltre il termine, è possibile recuperare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso pagando una sanzione, a mezzo f.24, di €. 258,00 euro (codice tributo 8115) entro il 30 settembre successivo all’invio della domanda.

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