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Erogazioni liberali sospese fino a dicembre

La Riforma del Terzo Settore, introdotta dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in vigore dal 3 agosto 2017, nel groviglio di norme e contronorme contiene anche qualche pasticcio, che in pratica crea vuoti legislativi dannosi per gli enti: ci occupiamo ovviamente delle Associazioni di Promozione Sociale.

Il decreto citato, con l’articolo 102 ha abrogato le norme sulle deduzioni per il periodo dal 3 agosto al 31 dicembre 2017. Dall’1 gennaio 2018 entrerà in vigore il nuovo regime di favore. Il sistema previsto per il futuro sarà decisamente migliore della norma abrogata, perché consente di superare il limite dei 70 mila euro (della + dài – versi), e di dedurre l’eventuale eccedenza, non deducibile nel periodo d’imposta di riferimento, anche nei periodi di imposta successivi (non oltre il quarto) e fino al raggiungimento del suo ammontare. Un regime di favore che entrerà in vigore, seppur in via sperimentale, solo dal 1° gennaio 2018.

Il problema creato dalla abolizione introdotta dall’articolo 102 del Codice della riforma è semplicemente paradossale; purtroppo è anche definitivo.

Sintesi dellart. 83 – Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali a favore degli Enti del T.S. non commerciali (l’Ente deve dichiarare la propria non commercialità al momento della iscrizione al R.U.N.T.S) per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30 mila euro, ma nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere dedotta nei successivi tre anni, ma non oltre. La deducibilità è riconosciuta solo con versamento tramite banca.


Nella causale del bonifico occorre specificare:
Erogazione liberale ai sensi dellart. 83 della D.Lgs 3 lug. 2017, n. 117, a favore dellEnte APS NOI ……………….. codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _”.

 

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