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Le date richieste nel tesseramento e la delega per l’accettazione

La Legge vieta i tesseramenti automatici, e la procedura che segue è riservata alla PRIMA adesione dei richiedenti adulti, NON per i minori, che non hanno capacità giuridica diretta di voto che viene delegato al genitore (convocazione minori ed espressione di voto), NON per i rinnovi annuali, perché in quel caso il socio conferma lo status e l’appartenenza all’ente.

Senza il versamento annuale della quota tessera il socio non perde la qualifica di socio, perde tutti i diritti (di partecipazione, di convocazione, di intervento, di voto, ecc.) ma rimane socio, a meno che non intervengano dimissioni, radiazione, decesso.

Prima dell’iscrizione nel registro soci il richiedente non è socio e diventa impossibile introitare la quota associativa, che configurerebbe mera attività commerciale. Impossibile farlo partecipare alle attività perché privo della copertura assicurativa.

La corretta gestione delle date garantisce regolarità per determinate operazioni: la riforma del terzo settore conferma con l’articolo 24, comma 1, “Nell’assemblea delle associazioni hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti dal almeno tre mesi nel Libro soci”. Le Leggi regionali sulle attività turistiche e ricettive consentono l’organizzazione di tali attività da parte degli enti senza scopo di lucro e rigorosamente nei confronti degli associati da almeno 60/90 giorni (il termine varia da Regione a regione o Provincia autonoma TN/BZ).

Il cosiddetto “tesseramento automatico” con la raccolta di quote associative contestualmente alla partecipazione alle attività è consentito per i soci che rinnovano la tessera, ma è vietato per coloro che si iscrivono per la prima volta.


LE DATE NEL TESSERAMENTO

  1. prima data: DOMANDA INTERESSATO*
    Per legge, una persona che desidera associarsi ad un ente deve presentare formale domanda scritta al Circolo/Oratorio; in caso di minore sottoscrive chi ha la patria potestà.
  2. seconda data: DELIBERA CONSIGLIO*La domanda (solo per la prima adesione) deve essere sottoposta a parere e delibera del Consiglio. La decisione del Consiglio è insindacabile, e l’eventuale diniego deve essere motivato e formalmente comunicato al richiedente nella forma scritta.
  3. terza data: ISCRIZIONE AL REGISTRO*
    Il segretario procede alla iscrizione del richiedente nel Libro soci con i rispettivi dati personali.
  4. quarta data: COMUNICAZIONE ACCETTAZIONE*
    è riferita al giorno in cui il richiedente è informato (anche solo a voce) che la sua richiesta è stata accolta.
  5. quindi data: VERSAMENTO QUOTA
    corrisponde alla data del versamento della quota di adesione/tesseramento. Questa data è l’unica delle 5 che può subire variazione: riporterà infatti la data di versamento del socio per il rinnovo della tessera.

Libro soci, accettazione, domande, delega

chiarimenti sulla prassi e la delega – estratto circolare 2019

La procedura di accettazione delle domande di cittadini a far parte del Circolo, che semplificando, ma anche erroneamente, sono chiamate “richiesta della tessera”, non è una novità. Esiste da sempre. Purtroppo da sempre è anche stata ritenuta laboriosa, complicata, inutile e disattesa.

Una pronuncia della Corte di Cassazione, e l’obbligo confermato dall’articolo 15 del D.L. 117/2017 che ha istituito il nuovo codice del Terzo settore, ha invece portato alla ribalta l’esigenza di costituire il cosiddetto “Libro Soci”, la cui funzione è stata inserita nel programma di tesseramento, con la seguente scansione temporale:

  1. Domanda di iscrizione all’ente (Circolo NOI)
  2. Accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo;
  3. Comunicazione all’interessato*;
  4. Iscrizione del nominativo nel Libro soci (NoiHub)

*Solo successivamente al punto 3 il richiedente diventa socio a tutti gli effetti, può versare la quota associativa annuale, può partecipare alle iniziative.

Considerate le innegabili difficoltà a rispettare una procedura tanto articolata, abbiamo suggerito la possibilità che il Consiglio Direttivo proceda a “delegare” un consigliere al compito di accettazione o diniego delle domande.

La delega dev’essere formulata correttamente, con esplicito riferimento al Codice Civile (articolo 2381 modificato dal D.Lgs. n.6 del 2003), inserita nel Libro dei Verbali del Consiglio, messa per iscritto da consegnare al Delegato, il quale restituisce copia del documento sottoscritto per ricevuta e accettazione dell’incarico.

Precisazioni:

  1. la delega del Consiglio può essere attribuita solo a un componente del Consiglio stesso, NON un tesserato estraneo al Consiglio;
  2. la delega del Consiglio può essere attribuita anche a più persone, nel qual caso, però, nessuna potrà operare singolarmente, ma le accettazioni o i dinieghi sono obbligatoriamente decisi collegialmente;
  3. il Delegato fornirà sollecita relazione al Consiglio sulle domande accolte e sui motivi dei dinieghi;
  4. il Consiglio approverà il comportamento del Delegato mediante delibera regolarmente verbalizzata;
  5. al Verbale del Consiglio saranno allegati gli elenchi dei richiedenti.

Dalle telefonate che arrivano in segreteria con richieste di approfondimento, pare di intuire che l’idea della delega crei più problemi che semplificazioni. In presenza di tali problemi, è preferibile soprassedere alla delega e lasciare al Consiglio l’onere di accogliere o negare le adesioni.

Il circolo che desidera agevolare la procedura di accettazione dei nuovi soci può prendere visione ed eventualmente adottare la Delega prevista dal D.L. 117/2017. La documentazione consiste in:
• DELEGA da far sottoscrivere al consigliere che si occuperà per conto del Cd all’accettazione delle domande dei nuovi soci;
 FORMULA da inserire a verbale che legittima il consigliere a svolgere l’incarico attribuito.

 

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