RIFORMA DEL TERZO SETTORE
Dal primo gennaio 2018 si applicano le prime disposizioni introdotte dalla Riforma del Terzo settore con il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2017.
Le disposizioni che si applicano in via transitoria dal prossimo primo gennaio, sono elencate nell’articolo 104, che si riferisce ad alcuni articoli del Codice della Riforma.
Gli articoli 77, 78 e 79 riguardano norme che non impongono novità procedurali: “Titoli di solidarietà”, “Social lending”, “Social bonus” non producono effetti di percezione immediata e ce ne occuperemo tra un po’ di mesi.
L’articolo 82, invece, dal titolo “Disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali” contiene le norme più importanti per l’inizio 2018. Al comma 1 si dice che le disposizioni si applicano agli enti del Terzo settore. Al comma 2 c’è l’esonero da imposta sulle successioni, donazioni, ipotecaria e catastale.
Il comma 3 è la parte che più ci interessa: Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, le imposte di registro, si applicano in misura fissa. In effetti è sempre stato così: 200 euro era l’imposta di registro e tale rimane anche con la riforma. Molto più interessante risulta, invece, il periodo successivo: Le modifiche statutarie sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. Vuol dire che l’adeguamento dello statuto a modificazioni o integrazioni richieste dalla normativa, come quelle della Riforma, o che saranno emanate anche in futuro, saranno registrate sempre senza assoggettamento all’imposta di registro. Le nuove costituzioni e le eventuali modificazioni deliberate dalle assemblee, saranno invece soggette all’imposta in termine fisso: euro 200.
Il comma 4 dispone la misura fissa, anziché percentuale sul valore della transazione, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale sul trasferimento di proprietà di immobili a favore di enti del Terzo settore.
Anche il comma 5 è interessantissimo, perché introduce una esenzione della quale le APS non avevano mai goduto: Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, le copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico sono esenti dall’imposta di bollo. Significa che gli statuti non sono assoggettati all’imposta di bollo (che ancora fino al 31 dicembre 2017 pesa 160/180 euro); che il bollo sull’estratto conto bancario per 100 euro all’anno non è più dovuto (segue informativa n. 2 con la domanda da presentare alla Banca); che su ricevute e documenti vari, quando l’importo supera la cifra di euro 77,47, non si applica la marca da bollo da euro 2,00.
Il comma 6, pur molto interessante, è riferito a situazioni che nelle nostre realtà associative si riscontrano solo raramente. “Gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’articolo 79, comma 5, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI)”.
I commi 7 e 8 prevedono che Comuni, Province, Regioni e Province autonome (TN e BZ) possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Il comma 9, infine esonera da imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte dagli enti occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (manifestazioni, feste, sagre con diffusione sonora). L’esenzione spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione, all’Ufficio territoriale SIAE di pertinenza.
Vale la pena precisare che tale esonero è legittimato dalla comunicazione previa che si presente all’Ufficio SIAE di pertinenza.
Quest’ultima precisazione, a causa di una frettolosa lettura della comunicazione ha indotto molti a ritenersi “sollevati” dal “pagamento SIAE”. Tra virgolette la terminologia impropria utilizzata nelle telefonate per richiesta di chiarimenti e conferme.
Attenzione: non c’è scritto da nessuna parte che siamo o saremo esenti da SIAE, ma solo che saremo esenti dall’imposta sugli intrattenimenti nelle manifestazioni pubbliche (sagre/feste/eccetera). La SIAE incassa i diritti d’autore, che non sono tasse o tributi, bensì “diritti” legittimamente dovuti agli autori delle musiche utilizzate. In sintesi: leimposte sugli intrattenimenti e i diritti SIAE sono argomenti distinti e diversi.
L’articolo 83, dal titolo: “Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali” va letto in concordanza con
l’articolo 102, comma 1, che contiene quindici abrogazioni al testo unico delle imposte dirette (TUIR), Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917. Tre di queste sono sostituite, appunto, dall’articolo 83.
TUIR: articolo 100, comma 2, lettera l), che dispone la deducibilità delle erogazioni liberali a Onlus, Fondazioni, Associazioni, Comitati da parte di società commerciali e imprenditoriali; articolo 15, comma 1, lettera i-quater), che dispone la detraibilità di erogazioni liberali alle Associazioni di promozione sociale fino a 2.065,83 euro; articolo 15, comma 1, lettera i-bis) che dispone la detraibilità di erogazioni liberali agli enti associativi fino a 1.291,14 euro.
Ed ecco il contenuto dell’articolo 83.
- Dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o altre forme tracciabili.
- Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’articolo 79, comma 5, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a condizione che l’ente dichiari la propria natura non commerciale ai sensi dell’articolo 79, comma 5, al momento dell’iscrizione nel Registro unico di cui all’articolo 45.
L’articolo 85, infine, che tratta del regime fiscale delle associazioni di promozione sociale, al comma 7, recita testualmente: “I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle associazioni di promozione sociale sono esenti dall’imposta sul reddito delle società”. Vuol dire che l’eventuale canone di affitto per l’utilizzo di immobili e spazi di proprietà di un ente del Terzo settore, concessi in locazione alle APS, regolarizzato da contratto di locazione registrato, non è soggetto a IRES.