COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE RAPPRESENTANTE LEGALE
Ricordiamo che gli enti iscritti nell’elenco permanente del 5 per mille hanno l’obbligo di trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva (attestante il permanere dei requisiti per l’ammissione al 5 per mille) al verificarsi della variazione del rappresentate legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.
Per gli enti del volontariato il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva è il 30 giungo, se il 30 giugno cade di giorno festivo il termine è posticipato al primo giorno feriale successivo, che per il 2018 è il 2 luglio.
Il documento di dichiarazione sostitutiva variazione rappresentante legale è da inviare, debitamente firmata dal rappresentante legale in carica, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure da casella PEC alla casella PEC della Direzione Regionale competente allegando copia del documento di identità.
Per i Circoli NOI con sede nella Regione Veneto la raccomandata è da indirizzare a: Agenzia delle entrate Direzione Regionale del Veneto Settore Servizi e consulenza Ufficio Gestione tributi Marghera, Via G. De Marchi 16, 30175 – Venezia (VE). Per l’invio della dichiarazione sostitutiva (scansione) a mezzo PEC: dr.veneto.gtpec@pce.agenziaentrate.it
I circoli con sede in altre Regioni devono fare riferimento all’indirizzo di pertinenza territoriale disponibile QUI.
Attenzione: allegare copia/scansione del documento di identità del nuovo rappresentate legale e conservare la documentazione attestante la spedizione e ricezione della raccomandata o della PEC.
NOI Verona fornisce il modello in formato PDF e ricorda che è fondamentale indicare la data e il protocollo di iscrizione del proprio ente all’Albo APS, che definisce i requisiti per concorrere come ente al beneficio del 5‰ dell’Irpef.
A tal proposito vale la pena ricordare ai circoli che i dati richiesti sono reperibili nella propria area riservata www.noihub.it – affiliazioni – attestati – attestato di affiliazione al link noihub.it/affiliazioni/attestati/stampa_affiliazione.
COSA FARE IN PERDITA DEI REQUISITI: REVOCA
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti (ad esempio: enti cessati oppure ODV, APS, ONLUS, Coop. sociali, ASS./Fondazioni “riconosciute” cancellate dagli albi/registri di appartenenza, ecc.) il rappresentante legale dell’ente non può né deve inviare la dichiarazione sostitutiva di cui sopra ed è invece tenuto a sottoscrivere e trasmettere la revoca dell’iscrizione al 5 per mille (fac simile disponibile QUI) assieme a copia/scansione del proprio documento di identità. Qualora il contributo del 5 per mille venga indebitamente percepito in assenza di revoca, si applicano le disposizioni di cui all’art. 13 del DPCM 23 aprile 2010.
L’invio della revoca deve avvenire con le stesse modalità di invio indicate sopra (raccomandata a/r oppure PEC).