Ancora nessun commento

Rendicontazione 5‰ nota del consulente fiscale

Facciamo seguito alla comunicazione del 17/09, e precisamente al punto 7 (Cinque per mille) per condividere la nota ricevuta oggi dal nostro consulente fiscale.
Si, vero che i beneficiari hanno un duplice obbligo:
  • redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all’amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite.
  • pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, il D Lgs non prevede l’obbligo di pubblicare la relazione illustrativa, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice (si tratta di una novità rispetto alla normativa vigente).
tuttavia
Queste regole non sono ancora pienamente operative: per completare la riforma manca un altro decreto, al quale stanno lavorando i ministeri dell’Economia e del Lavoro, che dovrà ridefinire anche le modalità di riparto e di erogazione del contributo (ad esempio prevedendo un importo minimo più elevato dei 12 euro attuali, sotto il quale la somma spettante non è versata al beneficiario). Fino all’entrata in vigore di questo provvedimento, valgono ancora i vecchi obblighi di rendicontazione, che prevedono per tutti i beneficiari la stesura di una relazione su come sono stati spesi i fondi, e l’invio del testo al ministero di riferimento, ma solo per chi ha ottenuto un contributo da 20 mila euro in su.

 

Comunicazione di fine anno associativo | 2018

Invia un commento