LA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
Aggiornamento Raccolte pubbliche di Fondi nel Terzo Settore VAI AL LINK –> https://www.noiverona.com/2022/07/21/introduzione-alle-linee-guida-ministeriali-di-raccolta-fondi
Le condizioni e i limiti della raccolta pubblica di fondi sono dettati dall’articolo 143, comma 3 lettera a) del T.U.I.R., ai sensi del quale non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali “i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”.
Le anzidette attività fruiscono anche dell’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esenzione da ogni altro tributo. Infatti, l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 460/1997, conferma «il regime di esclusione dall’imposta sul valore aggiunto» aggiungendo che i fondi sono anche «esenti da ogni altro tributo», con riferimento sia ai tributi nazionali che a quelli locali.
L’esenzione si applica, ad esempio: alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico (si pensi al tendone installato in una piazza), all’imposta sugli intrattenimenti (qualora venissero organizzati spettacoli teatrali o di musica dal vivo), all’imposta sulla pubblicità e al diritto sulle affissioni (che potrebbero essere dovuti qualora l’iniziativa venisse pubblicizzata con manifesti), all’imposta di bollo.
L’esenzione riguarda il versamento del tributo e non anche le eventuali procedure di carattere dichiarativo o autorizzativo.
PRESUPPOSTI OGGETTIVI
Come sottolinea la Circolare ministeriale esplicativa del 12 maggio 1998, n. 124/E, le raccolte in esame devono avere necessariamente e cumulativamente le seguenti tre caratteristiche:
1) deve trattarsi di iniziative occasionali;
2) devono avvenire in concomitanzadi celebrazioni, campagne di sensibilizzazione o ricorrenze;
3) i beni ceduti, qualora ve ne fossero, devono essere di modico valore.
- OCCASIONALITA’
La definizione di quelle che possono essere considerate “iniziative occasionali” non è fornita, poiché era stata demandata ad un decreto che ad oggi non è ancora stato emanato.
Occasionale, come noto, si contrappone ad abituale, ripetitivo.
Considerando i principi generali dell’ordinamento tributario e il parametro introdotto per definire l’occasionalità delle manifestazioni delle associazioni sportive dilettantistiche (fino a due nell’anno), “si può ritenere che si resta su un terreno sufficientemente sicuro se non si organizzano più di due eventi nel corso di un anno”.
Ogni singolo evento si può esaurire in una o due giornate, mentre “va considerata con particolare prudenza l’iniziativa che eccede questa durata”. - CONCOMITANZA CON CELEBRAZIONI, RICORRENZE O CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
L’occasione dev’essere “ufficiale” nessuno può inventare l’occasione, la celebrazione, la ricorrenza, che può essere la festa patronale, la sagra del paese, un evento con ampio richiamo di presenze.
Elemento fondamentale non è la vendita di beni o la prestazione di servizi, bensì “l’offerta fatta per spirito di liberalità e come forma di adesione all’iniziativa in favore della quale i fondi vengono raccolti”. - MODICO VALORE DEI BENI / SERVIZI CEDUTI
Anche questo limite deve essere valutato con prudenza, considerato che la legge non offre alcuna indicazione. Va considerato che “nella logica di queste manifestazioni l’offerta di beni o di servizi ha lo scopo di dimostrare agli offerenti un segno di ringraziamento per la sensibilità dimostrata e non quello di realizzare un normale scambio economico”.
RAPPORTO COSTI / SOMME DESTINATE AI PROGETTI
La Circolare n. 59 del 2007 ha evidenziato la necessità di assicurare la destinazione dei fondi al progetto o alle attività per i quali è stata posta in essere la raccolta, secondo quanto viene scritto nel verbale del Consiglio direttivo che ha deliberato l’iniziativa, e di limitare i costi di gestione entro limiti ragionevoli, tali da assicurare che, dedotti tali costi, residui, una certa quota di fondi da destinare ai progetti per cui la campagna è stata attivata.
Questo significa che le somme raccolte devono essere destinate per la maggior parte del loro ammontare a finanziare l’attività sociale e non essere utilizzate dall’ente per autofinanziarsi a scapito delle finalità solidaristiche che il legislatore fiscale ha inteso incentivare.
OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE
Per garantire gli organi preposti alla vigilanza sulla destinazione dei fondi raccolti e per tutelare la fede pubblica è prevista dall’art. 20 del DPR n. 600 del 1973 una rigorosa rendicontazione.
L’Associazione dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche con una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle raccolte.
Si tenga presente che mentre i ricavi sono attestati dall’ente attraverso documenti in forma libera, i costi devono essere dimostrati da fatture o ricevute fiscali correttamente intestate all’Organizzatore.
Il rendiconto deve essere tenuto ai sensi dell’articolo 22 del citato D.P.R.,e conservato, come chiarisce la Circolare n. 124/E/1998, «fino a quando non sia diventato definitivo l’accertamento relativo al periodo d’imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall’art. 2220 del codice civile».
Per quanto riguarda la struttura del rendiconto, va elaborato come semplice prospetto di entrate e uscite, adottando il criterio di cassa.
Il rendiconto è accompagnato da una relazione illustrativa con lo scopo di chiarire e completare il rendiconto con ogni opportuna indicazione che serve a documentare l’ammontare dei ricavi e la loro destinazione.
PREVIA SEGNALAZIONE
Per lo svolgimento di sagre, nelle quali l’elemento musicale è presente seppure con modalità marginale (sottofondo musicale) è sempre dovuta la comunicazione alla SIAE con richiesta di inizio attività, per soddisfare all’obbligo di pagamento dei diritti d’autore. In tale occasione, l’ente (Circolo o Parrocchia) comunicherà a detto ufficio l’intenzione di svolgere Occasionale Pubblica Raccolta Fondi con esenzione da Imposte dirette e indirette, come previsto da:
– TUIR Dpr. 917/1986, art.143, co. 3 lett. a);
– D.Lgs 460/1997, art. 2, co. 2;
– Dpr 600/1973, art. 20.
CIRCOLO O PARROCCHIA
Se la raccolta è svolta dal Circolo i fondi sono obbligatoriamente destinati a sostenere le attività del Circolo; non essendo ammessa alcuna destinazione diversa.
Se la raccolta è destinata a opere parrocchiali, l’organizzazione dev’essere necessariamente della Parrocchia.