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Obblighi di trasparenza per le Associazioni di Promozione Sociale – pubblicazione online

In riferimento all’informativa 1/19 dell’11 gennaio 2019 ricordiamo quanto segue.

Per favorire la trasparenza e l’informazione ai cittadini su come vengono impiegate le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti (o altri vantaggi di tipo economico) ricevute  dalla Pubblica Amministrazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n°2 dell’11 gennaio 2019 obbliga gli enti riceventi (nel nostro caso i circoli) a pubblicare online le somme recepite nel 2018 entro il 28 febbraio 2019 se superiori a € 10.000,00.

Come specificato, l’obbligo di pubblicare online lo schema di quanto ricevuto scatta al ricevimento di una somma pari o superiori a € 10.000,00. Le somme si intendono in senso cumulativo e non in singola erogazione, fa cumulo anche il 5‰ ed il valore degli spazi/ambienti ricevuti in comodato d’uso gratuito da enti pubblici.
La pubblicazione online può essere effettuata sul proprio sito internet, portale, o sulla pagina Facebook dell’Ente, in mancanza di tali possibilità contattare la Segreteria NOI Verona.

Quali sono le voci da tenere in considerazione nella pubblicazione?
come riportato dalla circolare 2 dell’11 gennaio 2019 si deve ritenere che costituiscono oggetto di pubblicazione “i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati“, “l’attribuzione del vantaggio da parte della P.A. può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (come nel caso di un rapporto di comodato di un bene mobile o immobile): ai fini della prescritta indicazione della quantificazione del vantaggio economico assegnato, si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione“.

Quali informazioni pubblicare?
1. denominazione e codice fiscale dell’ente ricevente
2. denominazione dell’ente erogante
3. somma incassata
4. data incasso
5. causale

Ricordiamo che il 5‰ recepito rientra nell’obbligo di pubblicazione.