Il Decreto Legislativo 117 del 2017, all’articolo 82, comma 3, recita:
“Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente (riferite alle modificazioni allo statuto) sono esenti dall’imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative”.
Il funzionario dell’Ufficio Entrate conosce il testo della legge, ma non conosce il contenuto dei nostri statuti: con gli adeguamenti normativi, noi abbiamo approfittato per modificare profondamente l’intero impianto statutario.
L’imposta di Registro (€. 200) è quindi dovuta, senza esclusioni o deroghe. Siamo sicuri. Non procedete a richieste di rimborso perché un atto per il quale è dovuta l’imposta di registro, qualora non sia versata, risulta NON registrato. Come non esistesse.
Pensate a cosa potrebbe accadere a un circolo che non abbia versato l’imposta dovuta e fosse “verificato” tra una decina d’anni. Tutta la gestione risulterebbe commerciale, in assenza della partita IVA, dichiarazioni omesse e tasse non versate, eventuale cinque per mille da restituire gravato da sanzioni e interessi, erogazioni liberali da tassare e coinvolgimento degli erogatori che si vedrebbero recuperare imposte evase con interessi e sanzioni. Un tale disastro per non versare 200 euro.
precisazione del 5/06/2019
La tassa di registro è da NOI considerata dovuta, tuttavia alcuni uffici non ne fanno richiesta e altri addirittura ne fanno rifiuto: ci permettiamo di suggerire di NON versare 200 euro con l’F23, di recarsi all’Ufficio delle entrate per la registrazione dello Statuto, e nel caso in cui l’addetto esiga l’F23 a certificazione del versamento avvenuto, sospendere la procedura, scusarsi, andare in banca a versare l’imposta e tornare per la registrazione. Riteniamo che 200 euro valgano il rischio dell’impiccio.