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Obbligo di trasparenza e di pubblicità delle erogazione ricevute dalla pubblica amministrazione

Ne abbiamo parlato quattro mesi fa: febbraio 2019 sarebbe stata la prima volta per soddisfare all’obbligo di rendere pubbliche le erogazioni di aiuti. Invece con l’articolo 35 del Decreto “CRESCITA” 30 aprile 2019, n. 34, la norma è stata riscritta, e l’obbligo spostato da fine febbraio al 30 giugno di ogni anno.

Le Associazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (2018) dalle pubbliche amministrazioni, enti pubblici, ordini professionali, società in controllo pubblico,ecc.

Si rammenta che anche il 5×1000 è considerato aiuto pubblico.

Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo totale (somma degli aiuti ricevuti) sia inferiore a 10 mila euro.

Ultima novità: a decorrere dal 2020 l’inosservanza dell’obbligo comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di auro 2.000. Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato all’obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.