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ISA, esenzione per gli enti che decidono di entrare nel RUNTS

ISA è l’acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità.

Si tratta di un modulo da aggiungere alla dichiarazione dei redditi a partire dal 2019 (per i redditi del 2018) che misura, con un voto da 1 a 10, l’affidabilità del contribuente nei confronti del fisco.
Non serve spiegare di cosa si tratta o come operare, giacché il Decreto del Ministero dell’economia e finanze del 23 marzo 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018, Supplemento Ordinario 18), all’articolo 2, comma 1 prevede particolari esenzioni, confermate dalla Circolare 20/2019 dell’Agenzia delle entrate, per gli enti non commerciali del Terzo settore che optano per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa secondo la Legge 398; nonché al punto e) espressamente per le Associazioni di Promozione Sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. 117/2017.

Da “Il sole 24 ore” del 18 settembre 2019
“Un esonero specifico è previsto per gli enti che adottano il regime forfetario di cui alla legge 398/1991 che, resterà in vigore fino alla definitiva operatività dei nuovi regimi introdotti con la Riforma del Terzo settore.
In particolare, gli enti che decideranno di entrare dell’istituendo Registro Unico Nazionale, assumendo la qualifica di ETS e APS, saranno automaticamente esclusi dall’applicazione degli ISA optando per la determinazione forfetaria del reddito. L’esenzione opererà per le APS con ricavi non superiori a 130 mila euro che opteranno per il regime forfetario di cui all’articolo 86 del Codice del terzo settore.”