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Terzo settore, il punto sulla riforma

AVVENIRE, nell’inserto “Non profit” del 27 novembre 2019 pubblica una intervista di Patrizia Clementi all’Avvocato tributarista Gabriele Sepio, tra le persone più qualificate per aiutarci in questo percorso dal momento che ha partecipato da vicino e dall’inizio ai lavori come coordinatore del Tavolo tecnico-fiscale presso il Ministero del lavoro e che segue ancora gli sviluppi in vista della sua piena attuazione in qualità di membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore e del Comitato di gestione della Fondazione Italia Sociale.

Dopo aver ricordato che la Riforma parte da una grande riorganizzazione e semplificazione del non profit italiano creando un sistema legislativo organico che assegna dignità giuridica agli enti a partire dalla definizione, dai benefici fiscali e dal modello organizzativo, per arrivare a rivoluzionare il sistema di pubblicità e trasparenza del mondo non profit con la previsione del RUNTS “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” suddiviso in sette sezioni (volontariato, promozione sociale, filantropici, imprese sociali e cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, e altri enti del terzo settore) in cui confluiranno tutto gli ETS “Enti del Terzo Settore” superando l’attuale frammentazione esistente nella gestione dei registri a livello territoriale con regioni e prefetture non sempre allineate nella interpretazione delle norme, e che potrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno, diventando operativo verso la metà dell’anno prossimo.

Tra i primi enti ad accedere al nuovo registro ci sono le APS, che già dal primo gennaio 2018 applicano le agevolazioni fiscali del CTS in materia di erogazioni liberali e imposte indirette (registro, successioni, donazioni, bollo, eccetera). Per le APS il codice prevede la cosiddetta “trasmigrazione automatica” dei dati dagli attuali registri, e pertanto verranno iscritte d’ufficio nel nuovo registro. In seguito alla trasmigrazione automatica gli enti saranno sottoposti ai controlli dell’Ufficio del Registro per verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione; all’ente non adeguato saranno concessi 60 giorni per fornire informazioni e allinearsi alla nuova normativa. Fino al termine della verifica l’APS continuerà a beneficiare del regime previsto dalla propria qualifica.

Sui limiti alle attività, l’Avvocato Sepio precisa che i limiti derivano dalla necessità che le attività di interesse generale siano svolte in via esclusiva o principale; le attività diverse avranno limiti stabiliti da un atteso decreto ministeriale, i limiti quantitativi sono già indicati nel codice: i ricavi non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive. Eventuali sforamenti dovranno essere segnalati entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio o rendiconto al registro unico e recuperati nell’esercizio successivo. In caso di inadempienza è prevista la cancellazione dal registro.

Gli ETS possono svolgere attività di sponsorizzazione, senza effetti sulla qualifica fiscale dell’ente, e possono organizzare raccolte pubbliche di fondi. Eventuali contributi pubblici erogati per lo svolgimento di attività di interesse generale sono considerati entrate non commerciali.


Sullo stesso numero di “Non Profit” di Avvenire, la dottoressa Patrizia Clementi ha prodotto un redazionale “Anche lo scontrino sarà elettronico” sullo scontrino elettronico reso obbligatorio per tutti i titolari di partita IVA a partire dal 1° gennaio 2020. Dopo aver elencato gli enti esonerati da tale obbligo, tra i quali sono coloro che, pur titolari di Partita IVA, hanno optato per il regime fiscale forfetario di cui alla Legge 398 del 1991, fa una precisazione importante: che il regime 398 non può mai essere adottato dalle parrocchie e da altri enti ecclesiastici che non hanno natura associativa. Facendo l’esempio del bar parrocchiale, aperto solo qualche pomeriggio della settimana con incassi di modesto ammontare, la dr. Clementi ha ripetuto che la norma non prevede limiti temporali o quantitativi, per cui in ogni caso il bar parrocchiale è assoggettato all’obbligo dello scontrino fiscale elettronico.