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Agenzia delle Dogane e Monopoli: Licenza UTIF

L’art. 13 bis del decreto legge 30.4.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28.6.2019, n. 58, ha ripristinato l’originario campo di applicazione dell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95, oggetto di parziale abrogazione ad opera dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017.

Tale ultima disposizione aveva previsto l’esclusione degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini dall’obbligo di denuncia di attivazione e dalla correlata licenza rilasciata dall’Ufficio delle dogane, consentendo ai menzionati esercenti di non essere più censiti da questa Agenzia.

La reviviscenza della piena operatività della norma già contenuta nel comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/95, cui il legislatore si è determinato dopo il breve periodo di vigenza della suddetta semplificazione tributaria, denota l’intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d’imposta ad elevata tassazione.

A seguito della reintroduzione della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici sono pervenuti a questa Direzione centrale taluni quesiti volti ad ottenere chiarimenti sugli effetti giuridici determinati dall’evoluzione del richiamato quadro normativo relativamente a situazioni soggettive già costituitesi.

In primo luogo, la necessità di un’integrale ricomposizione organica della platea di esercenti ricadenti nell’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 504/95 nonché quella di garantire la continuità del regime tributario impongono che siano sottoposti all’obbligo di denuncia anche quegli operatoriche medio tempore, ovvero dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, hanno avviato l’attività senza essere tenuti all’osservanza del predetto vincolo.

In tale direzione, gli esercenti rientranti nella descritta fattispecie procederanno a consolidare la loro posizione presentando all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa; ciò in considerazione dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo instaurato tramite lo Sportello unico (SUAP) per l’avvio dell’attività di vendita al minuto o di somministrazione di alcolici.

Sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli www.adm.gov.it – Dogane – In un click – Accise – Modulistica è reperibile un modello di denuncia di avvenuta attivazione predisposto per il caso di specie.

Analogamente dovranno comportarsi quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l’intervenuta soppressione dell’obbligo di denuncia.

Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 178, della legge n. 124/2017 ed in possesso della licenza fiscale di cui all’art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. n. 504/95 non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata. Qualora tuttavia nel periodo di vigenza della soppressione dell’obbligo di denuncia siano intervenute variazioni nella titolarità dell’esercizio di vendita, l’attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all’aggiornamento della licenza di esercizio.

Al medesimo Ufficio andranno presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione del menzionato atto.

Per le attività di vendita avviate dal 30.6.2019, appare utile rammentare che la tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016 dispone nella Sottosezione 1.10 (richiamata in varie attività della Sezione I, 1. Commercio su area privata e 3. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) che la comunicazione da presentare allo Sportello unico all’avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale previsione di rango primario dispone una concentrazione delle fasi d’iniziativa dei distinti procedimenti coinvolti (amministrativo e tributario) producendo l’assorbimento della denuncia di attivazione ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 da parte della presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle dogane.

Pertanto, qualora l’interessato si avvalga del modulo procedimentale incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia a questa Agenzia, sempreché la suddetta comunicazione sia stata trasmessa all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.

Diretta conseguenza, infine, del mutato assetto normativo è il superamento dell’elencazione delle fattispecie escluse dalla licenza di esercizio di cui alla direttiva RU 113015 del 9.10.2017 della Direzione centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, stante il ripristino dell’obbligo di cui in oggetto.

Tuttavia le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi similari a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, permangono non soggette all’obbligo di denuncia fiscale.

La finalità della disposizione di cui all’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 di garantire all’Amministrazione finanziaria la possibilità di presidiare la filiera distributiva dei prodotti alcolici presuppone difatti che gli esercizi di vendita abbiano sede fissa od operino in forma permanente o comunque stagionale.


NOI VERONA – aps

Il documento che abbiamo copia-incollato dal sito Internet dei Monopoli, contiene il modello di denuncia di attivazione dell’esercizio di vendita di prodotti alcolici. La denuncia si può compilare online, utilizzando il modello proposto dall’Agenzia Dogane e Monopoli, indirizzata alla sede provinciale di riferimento, sono previste due possibilità: la spedizione AR, o la consegna manuale.

Nella seconda pagina si spuntino i cerchietti primo, quarto e quinto, e a seconda della consegna o spedizione i successivi quadratini, aggiungendo al primo, il titolo di esenzione da imposta di bollo “Esenzione D.Lgs. 117/2017, articolo 82, comma 5”. L’esenzione da bollo vale per i circoli iscritti al Registro nazionale APS presso il Ministero del Lavoro (vedere Attestato di affiliazione, ultimo rigo).

 


A completamento dell’informazione di seguito la comunicazione pervenuta il 13/12/2019 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del Comune di Verona.

Si trasmette il modello di denuncia adottato da questo Ufficio, riguardante le attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio esercitate nella provincia di Verona, per il rilascio della licenza fiscale per la vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa come previsto dall’art. 29, comma 4 del Testo Unico delle Accise, approvato con D. Lgs. n. 504 del 26/10/1995 e dalla L. n. 58 del 28/06/2019 (Decreto Crescita n. 34 del 30/04/2019).

Tale modello dovrà essere compilato in ogni parte e presentato, unitamente a:

1.       due marche da bollo da € 16,00 (una da annullare sul modello stesso, l’altra per l’apposizione sulla licenza); ***

2.       SCIA completa inviata al Comune in cui è ubicata l’attività unitamente alla ricevuta di consegna e solo in mancanza della SCIA, l’iscrizione alla CCIAA da cui risulti il tipo di attività esercitata;

3.       documento di identità del titolare o del rappresentante legale;

Tale documentazione dovrà essere presentata direttamente presso l’Ufficio delle Dogane di Verona alla via Sommacampagna, 26/a (stanza 24) o inviato tramite raccomandata al seguente indirizzo: UFFICIO DELLE DOGANE DI VERONA –VIA SOMMACAMPAGNA, 26/A – 37137 VERONA

Per la consegna a mano presso l’Ufficio delle Dogane di Verona il modello di denuncia dovrà essere presentato in duplice copia, se inviato tramite raccomandata è sufficiente una copia.

In caso di subingresso ad attività già esistente o per aggiornamento della licenza si prega di fornire la precedente licenza in originale o, in mancanza, i dati identificativi del precedente proprietario (denominazione e partita iva).

 

*** Per quanto riguarda il punto 1. ricordiamo che i circoli iscritti all’Albo Nazionale APS sono esenti dal bollo.


CIRCOLARE 220911/RU 18 dic. 2019 
OGGETTO: D. Lgs. n°504/95, art. 29, comma 2 – Esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche. Reintroduzione obbligo di denuncia e licenza fiscale. Ulteriori indirizzi applicativi.

Per quanto di stretta competenza di questa Agenzia, si ribadisce che qualora l’esercente si avvalga del procedimento incardinato presso l’autorità comunale non occorre presentare la denuncia all’Ufficio delle dogane, assorbita per l’appunto dalla specifica comunicazione presentata dall’interessato al SUAP 

https://www.noiverona.com/wp-content/uploads/2019/11/Direttiva-n.-220911-RU.pdf