Da varie interpretazioni raccolte su stampa specializzata, confermate dallo Studio che ci segue nell’applicazione del Codice di Riforma del Terzo Settore, risulta che il modello di statuto predisposto e conformato al D.Lgs. 117/2017, per i soli aspetti civilistici (art. 35 e seguenti) siano già in vigore, giacché lo stesso non prevede che l’entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie sia rinviata all’iscrizione nel RUNTS.
Con riferimento alla disciplina transitoria, pertanto, il modello di statuto si limita a prevedere che sia rinviata al momento dell’iscrizione nel RUNTS l’efficacia di tutti quegli adempimenti legati all’iscrizione nel RUNTS medesimo e incompatibili con l’attuale disciplina (punto 26.2 del modello di statuto del circolo).
Per i Circoli che ancora non hanno provveduto a conformare e registrare lo Statuto presso il locale Ufficio delle entrate, il testo vigente è quello dello statuto originario o comunque l’ultimo registrato.
Perché conformare lo statuto prima del 20 giugno? LINK