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Turismo ed Enti Associativi

La Direttiva Europea n. 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015 relativa ai pacchetti turistici e ai sevizi turistici collegati, modifica un regolamento e una direttiva precedenti e una ne abroga. La direttiva consta di 31 articoli ed è accompagnata da quattro allegati.
L’Italia, Stato Membro dell’Unione Europea, ha normato la materia turistica applicando i principi della Direttiva Europea con Decreto Legislativo 21 maggio 2018, n. 62 modificando il precedente Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79.

La nuova formulazione dell’articolo 32, al comma 2 disapplica le rigide disposizioni di legge per viaggi di durata inferiore a 24 ore e senza pernottamento, quando l’attività è svolta da associazioni con finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, laddove agiscano occasionalmente, comunque non più di due volte l’anno, senza fine di lucro e soltanto a un gruppo limitato di viaggiatori, senza pubblicità.

Sulla scorta del Decreto Legislativo nazionale, le Amministrazioni Regionali che sul turismo hanno competenza legislativa, hanno emanato provveduti specifici ai quali ogni ente associativo deve fare riferimento in base al proprio domicilio fiscale certificato all’Ufficio delle entrate di competenza.

Con il servizio web risulta abbastanza agevole pervenire alle norme regionali, che sono 20. Si tratta di cercare sul motore di ricerca Google: turismo, regione xy. Non c’è uniformità né su definizioni, né su norme.


VENETO
Per il Veneto, l’allegato A al DGR 768 del 4 giugno 2019, articolo 1 prevede l’obbligo di assicurazione per soggetti di tipo a) che sono le agenzie di viaggio e le imprese turistiche; e di tipo b.1) le associazioni con finalità turistica principale, e di tipo b.2) gli enti senza scopo di lucro (quindi anche le parrocchie) aventi finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali che sono autorizzati a svolgere attività turistica esclusivamente nei confronti dei propri aderenti da almeno sei mesi e per non più di tre volte l’anno se di durata superiore a tre giorni. Di ogni singola iniziativa c’è obbligo di stipulare una polizza assicurativa per danni ai partecipanti secondo il DGR citato.
Lo stesso articolo, al comma 2, si sbizzarrisce a definire gli associati/aderenti, gli assistiti e i sottoscrittori. Tra gli ultimi si possono individuare i costitutori e tra i secondi eventuali beneficiari dell’attività associativa, che comunque deve risultare da Statuto.

 

LOMBARDIA
Per la Lombardia, vigente è la Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27, che all’articolo 67 prevede che le singole associazioni aventi finalità sociali, religiose, culturali, sportive sono autorizzate a organizzare occasionalmente (l’occasionalità non è definita) viaggi e soggiorni esclusivamente per i propri associati con l’unica formalità di stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti agli associati, agli assistiti e a sottoscrittori, dalla partecipazione all’attività svolta, per il risarcimento danni, coerente alla normativa statale vigente. La polizza deve viaggiare insieme al gruppo assicurato. Confermato è anche il divieto di pubblicizzare in qualsiasi forma le attività e se ne prevede la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro.

 

PIEMONTE
Per la Regione Piemonte la normativa è molto simile a quella della Lombardia, con qualche formalità più impegnativa. In particolare l’articolo 14 della Legge Regionale n. 15 del 1988 prevede al comma 1 che “Gli Enti, le Associazioni e i Comitati aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive e sociali che promuovono, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, l’effettuazione di viaggi, devono avvalersi per l’organizzazione e la vendita dei viaggi stessi di agenzie di viaggio e turismo: tali organismi possono tuttavia promuovere e pubblicizzare al loro interno, con divieto di qualsiasi forma di diffusione al pubblico, i viaggi stessi raccogliendo le adesioni e le quote di partecipazione”. Il comma 2 aggiunge: “Gli organismi di cui al comma 1 possono altresì organizzare direttamente, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati o appartenenti, gite di durata non superiore a due giorni oppure gite occasionali, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenze; dell’organizzazione di gite di durata superiore a due giorni deve essere data preventiva comunicazione alla Provincia indicando la data di svolgimento il numero preventivato di partecipanti, l’itinerario e i motivi del viaggio”.