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Modello EAS, questo sconosciuto

Pillola #19

Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi

L’articolo 30, D.L. 29 novembre 2008, n. 185 ha introdotto a carico degli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni previste dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 comma 4, secondo periodo, e comma 6 della Legge IVA, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali. Con provvedimento Agenzia delle entrate 2.9.2009 è stato approvato il modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativi agli enti associativi.

MODELLO EAS
Al fine di usufruire dei regimi agevolati, gli enti associativi inviano all’Agenzia delle entrate un apposito modello nel quale dichiarano il possesso delle condizioni per l’applicazione delle norme fiscali agevolative.

SOGGETTI OBBLIGATI
sono gli enti associativi, senza personalità giuridica (Oratori e Circoli affiliati a NOI Associazione) che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci o che svolgono anche attività commerciale marginale e complementare.

SOGGETTI AMMESSI ALLA COMPILAZIONE SEMPLIFICATA
La Circolare Ministeriale 45/E del 2009 consente una modalità di compilazione semplificata per alcune tipologie di enti associativi. Per Oratori e Circoli NOI, tale semplificazione vale per quelli iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, o anche nei Registri Regionali APS. La citata circolare precisa che l’Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali le sopra citate associazioni sono iscritte o mediante specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza.

TERMINI DI PRESENTAZIONE
Gli enti nuovi che si costituiscono, presentano il modello EAS entro 60 giorni dalla data di costituzione, con risposta obbligata a tutti i 38 punti del modello.

Tutti gli enti associativi sono obbligati a ripresentare il modello EAS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate variazioni ai dati comunicati precedentemente:

– con risposta a tutti i 38 punti (modello completo), anche se la variazione si riferisce a un solo punto, per gli enti non ancora inseriti nel Registro Nazionale delle APS (che può avvenire solo dopo un anno dall’inizio delle attività) o anche in uno dei Registri Regionali APS;

– con modello semplificato, per variazioni intervenute anche a uno solo dei cinque punti: 4, 5, 6, 25, 26, per i circoli che risultano iscritti al Registro Nazionale delle APS, o in uno dei Registri Regionali APS.

Poiché i punti 4, 5, 6, 25 sono praticamente invariabili, i Circoli che risultano iscritti al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del Lavoro o in un Registro APS Regionale presentano il modello semplificato solo per intervenute variazioni al punto 26 (attività svolte dall’ente).

La circolare ministeriale 45/E/2009 precisa che i dati e le notizie richieste nel Modello EAS si riferiscono, ove non diversamente indicato dal modello, al momento di presentazione dello stesso. Qui sotto, la sintesi.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE. Esclusivamente per via telematica:

– direttamente da parte dell’ente associativo (Circolo), se ha accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate,

– avvalendosi di un intermediario abilitato (Commercialista, Caaf), il quale deve rilasciare l’impegno a trasmettere via telematica il modello.

OBBLIGO DI INVIO DEL MODELLO EAS
L’invio del modello EAS, che presume il possesso dei requisiti fiscali previsti dal DPR 917/1986, è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali consistenti nella decommercializzazione delle attività di cui all’art. 148 del TUIR e all’art. 4 della Legge IVA.

OMESSA PRESENTAZIONE
Per omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati del Modello EAS non sono previste specifiche sanzioni; tale eventualità determina la perdita delle possibilità di usufruire dei benefici fiscali disposti dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 della Legge IVA, compresa la neutralità fiscale delle quote associative, dei contributi, dei corrispettivi specifici versati dai soci.  In pratica, l’omessa o incompleta comunicazione fa diventare l’ente associativo “ente commerciale” a tutti gli effetti, attraendo nella commercialità (pagamento delle imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta.

L’INFEDELE COMUNICAZIONE
espone il rappresentante legale (presidente) dell’ente a sanzioni civili e penali per dichiarazioni mendaci.

Essendo il modello EAS un modello di comunicazione e non una dichiarazione, la mancata presentazione è ritenuta NON SANABILE con il ravvedimento operoso.

REMISSIONE IN BONIS
La legge 2 marzo 2012, n. 16. Art. 2, comma 2, prevede la possibilità di usufruire della cosiddetta “remissione in bonis” per l’omessa presentazione del modello EAS. La fruizione di benefici di natura fiscale, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione (modello EAS) non tempestivamente eseguito, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche,

Purché il contribuente (l’ente associativo: oratorio/circolo):

  1. a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
  2. b) effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;
  3. c) versi contestualmente euro 258,00.

Questa opportunità ha una limitazione temporale precisa. La “remissione in bonis” regolarizza la mancata presentazione del modello EAS esclusivamente per il primo periodo di vita dell’ente.

Trascorso questo termine, l’ente che ha omesso la presentazione del modello EAS vi provvede senza versare nulla. Non sana il passato. Le attività svolte nel periodo precedente sono considerate attività commerciali agli effetti dell’IRES e a quelli dell’IVA.

IL MODELLO
può essere scaricato dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it
Ulteriori informazioni dettagliate e dedicate a Oratori e Circoli NOI sono fornite da segreteria@noiverona.com

L’ESENZIONE dal modello EAS prevista dal comma 4 dell’articolo 94 del D.Lgs. 117/2017 (Codice della Riforma del Terzo Settore) vale per gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Pertanto, l’obbligo primario, da soddisfare entro i 60 giorni dalla costituzione rimane in capo agli enti che si costituiscono e che non possono risultare già iscritti nel Registro Unico. La domanda di iscrizione è considerata accolta qualora l’Ufficio del Registro Unico (gestito dalle Regioni) applichi la formula del silenzio-assenso, ma la coincidenza dei 60 giorni dalla costituzione e 60 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione pone insuperabili ostacoli burocratici.

Una possibile soluzione al problema temporale potrà pervenirci solo quando il Ministero del Lavoro approverà lo “statuto modello tipizzato NOI Associazione”: il comma 5 dell’articolo 47 del D.Lgs. 117/2017 prevede che la domanda di iscrizione al Registro Unico, dello Statuto tipizzato di una RETE approvato del Ministero del Lavoro, venga accolta entro 30 giorni dalla presentazione.