L’AGENZIA delle DOGANE in data 18 dicembre 2019, a dodici giorni dal termine ultimo per mettersi in regola dopo due interventi legislativi che hanno introdotto sconcerto e perplessità negli utenti ha reso pubblica una nota esplicativa della direttiva protocollo 131411/RU del 20 settembre scorso sulla Licenza fiscale di somministrazione e vendita al minuto di bevande alcoliche. Eccone una sintesi.
- Le licenze fiscali previste dal D.Lgs n. 504/1995 (Testo Unico Accise) vanno acquisite PRIMA dell’inizio dell’attività (bar) come “sancito” dall’articolo 63 del Testo Unico Accise citato.
- In assenza della licenza fiscale non si può dare avvio all’attività di somministrazione. Le somministrazioni di breve durata, nell’ambito di feste, fiere e sagre, ne sono esenti.
- L’obbligo vale per vendita e somministrazione di liquori, acquaviti, bevande contenente alcole, vini liquorosi, birra, vino tranquillo o spumante (l’elenco è solo esemplificativo e non esaustivo), svolte da bar, enoteche, pizzerie, ristoranti, pub, alberghi, locande, case vacanza, supermercati, esercizi commerciali alimentari, enti associativi.
- Unica esclusione per i piccoli produttori di vino (meno di 1.000 ettolitri all’anno) che vendono direttamente il loro prodotto.
- Al cambio del legale rappresentante si deve segnalare l’evento all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente.
- Nell’ipotesi di cessazione dell’attività la licenza va’ restituita all’Agenzia delle Dogane competente per territorio.
- Le domande sono assoggettate a imposta di bollo.
La circolare del 18 dicembre, come la direttiva del 20 settembre 2019, motivano l’imposizione con la necessità di controllo su esercenti che svolgono “attività fiscalmente rilevanti”.
Entrambi i documenti citati confermano l’esclusione dall’obbligo per i piccoli produttori di vino, definiti tali coloro che ne producono meno di mille ettolitri. Tale quantità corrisponde a cento mila litri.
Mi parrebbe lecito far presente, senza che nessuno si offenda, che cento mila litri di vino in un bar associativo sarebbero somministrati o venduti in un periodo di tempo che può andare da non meno di 50 anni a oltre 300 anni di attività, al punto da poter domandare: ma di che cosa stiamo parlando? Mi pare lecito domandare dove stia la “rilevanza fiscale” dell’attività di somministrazione nei circoli associativi dove di alcolici se ne consuma non più di qualche litro al mese.
Ultima osservazione, sull’imposta di bollo. Quanto impegno si dovrà mettere in conto per dimostrare all’Agenzia delle Dogane l’esonero da imposta di bollo riconosciuta alle APS dal D.Lgs. 117/2017? La vicenda sarà talmente improba che risulterà impossibile ragionarci su. Prepariamoci a subire ingiustizie. In Italia va’ così. Sudditi siamo, mica cittadini, perché oltre a doveri avremmo anche diritti. Non sia mai.
Comunque, dopo le mie ciance, è meglio darsi da fare per regolare la propria posizione entro il termine del 31 dicembre 2019.
LICENZA UTIF: https://www.noiverona.com/2019/11/29/agenzia-delle-dogane-e-monopoli-licenza-utif/