Strutture ricettive (Alberghi, Motel, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno;
circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dic. 1989, n. 421:
I versamenti di rinnovo del canone speciale devono essere effettuati in uno dei modi seguenti:
- presso un Ufficio Postale su bollettino di conto corrente n. 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale RAI competente per territorio;
- tramite domiciliazione bancaria precedentemente predisposta su moduli inviati dalla RAI (pagamento solo annuale).
L’obbligo di pagamento del canone speciale può essere effettuato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge:
PAGAMENTO | ENTRO IL | IMPORTO € |
---|---|---|
annuale | 31 gennaio | 203,70 |
semestrale | 31 gennaio e 31 luglio | 103,93 |
trimestrale | 31 gennaio, 30 aprile e 31 ottobre | 54,03 |
In mancanza di regolare disdetta, il canone è tacitamente rinnovato. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542
Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).