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Canone RAI speciale CAT. E

Strutture ricettive (Alberghi, Motel, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (DPCM 13/09/2002)) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; 

circoliassociazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dic. 1989, n. 421:                         

I versamenti di rinnovo del canone speciale devono essere effettuati in uno dei modi seguenti:

  • presso un Ufficio Postale su bollettino di conto corrente n. 2105 inviato dalla RAI o, in mancanza, richiesto alla sede regionale RAI competente per territorio;
  • tramite domiciliazione bancaria precedentemente predisposta su moduli inviati dalla RAI (pagamento solo annuale).

L’obbligo di pagamento del canone speciale può essere effettuato annualmente, semestralmente o trimestralmente nei termini di legge:

PAGAMENTOENTRO ILIMPORTO €
annuale31 gennaio203,70
semestrale31 gennaio e 31 luglio103,93
trimestrale31 gennaio, 30 aprile e 31 ottobre54,03

In mancanza di regolare disdetta, il canone è tacitamente rinnovato. D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542

Qualora la scadenza del termine per il pagamento del canone cada di sabato o di giorno festivo, il pagamento stesso è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art.6, comma 8, D.L. 31 maggio 1994, n.330, convertito nella legge 27 luglio 1994, n.473).

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