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Elenco beneficiari 2018 e obblighi per l’ente

Il 3 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet l’elenco dei beneficiari del contributo del 5‰ dell’Irpef riferito all’anno 2018. Al link è possibile visualizzare gli importi erogati a favore degli enti iscritti, tale importo sarà trasferito sul conto corrente dell’ente comunicato in precedenza all’Agenzia delle Entrate.

Per agevolare la consultazione degli elenchi abbiamo unito i 5 file pubblicati dall’A.E. in un unico PDF: è sufficiente aprire il documento e avviare la ricerca con la combinazione di tasti “Ctrl + f” o “cmd + f”, digitare il Codice Fiscale dell’ente e attendere il termine dell’operazione.


OBBLIGHI PER L’ENTE ISCRITTO AL 5‰
Poniamo ora attenzione agli obblighi di rendicontazione (bilancio e relazione illustrativa), pubblicazione on line del contributo e (qualora il contributo superi il valore di € 19.999,99) l’invio della documentazione redatta al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per mancanti decreti interpretativi e attuativi al D.Lgs. 111/2017 il 2020 sarà probabilmente l’ultimo anno senza obbligo di pubblicare il rendiconto e la relazione illustrativa sull’impiego del Cinque per mille sul proprio sito associativo o in un’area dedicata.

Rimane vigente l’obbligo di rendicontare e di illustrare l’utilizzo del contributo, nonché di inoltrare i documenti all’Agenzia delle entrate qualora il contributo superi l’importo annuale di euro 19.999,99.

I tre obblighi di rendicontazione, relazione illustrativa e comunicazione esistono da sempre; la riforma introduce l’obbligo di comunicare e di pubblicare il tutto anche a prescindere dall’importo ricevuto, ma solo a riforma attuata.

Redigere il bilancio e corredarlo di relazione illustrativa è, oltre che un obbligo di legge, un dovere morale per rispetto verso chi crede nella nostra realtà e sceglie di attribuire la propria quota Irpef alla nostra mission associativa, per tanto la trasparenza di come vengono impiegate le somme ricevute deve essere garantita.

Vale la pena ricordare che il rendiconto deve essere redatto entro 12 mesi dall’accredito sul conto corrente dell’ente sulla base del modello messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e che il contributo dovrà essere impiegato al sostegno e al perseguimento di quanto previsto dall’oggetto associativo (art. 5 statuto conformato CTS). Lo stesso rendiconto dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa di cui il Ministero non ha ancora comunicato una traccia esemplificativa. I due documenti citati sono obbligatori e devono essere conservati insieme al rendiconto annuale del Circolo.

Di tutto ciò si è parlato più volte, ma c’è chi pur attento a individuare fonti di risorse, non è altrettanto attento agli obblighi di legge. Al 5×1000 di ogni anno devono corrispondere i relativi rendiconto e relazione illustrativa, scrupolosamente conservati in archivio. In caso di verifica e in mancanza della documentazione, l’Agenzia delle entrate ingiungerà la restituzione del contributo, aggravato da sanzioni e interessi, il cui importo finale a volte supera lo stesso contributo.

Sulla rendicontazione e sulla relazione illustrativa non possiamo che ripetere informazioni già fornite



Come redigere la relazione illustrativa al rendiconto del 5 per mille
Non essendo stato predisposto alcun modello da seguire, l’ente dovrà redigere la relazione illustrativa in forma libera avendo l’accortezza di seguire queste semplici indicazioni:

  • ovviamente la relazione deve essere prodotta su carta intestata dell’Ente;
  • riepilogare anno fiscale di riferimento, data dell’erogazione del contributo e l’importo percepito;
  • descrivere brevemente la propria mission;
  • dettagliare le singole spese effettuate (risorse umane, spese sostenute per finalità istituzionali, utenze e affitto * SOLO SE intestate all’ente;

La missione dell’ente è il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell’aggregazione e dell’associazionismo, in particolare delle giovani generazioni, mediante l’oratorio e il circolo, per contribuire alla crescita e allo sviluppo della personalità, delle caratteristiche e delle competenze, nel pieno rispetto della libertà e della dignità di ciascuno.


Ricordiamo che gli enti iscritti al beneficio del 5 per mille dovranno verificare annualmente la propria presenza all'interno degli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate e che nel caso in cui un nuovo rappresentante legale fosse stato eletto si dovrà procedere con l'invio di una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà entro il 30/06.