Erogazioni liberali e raccolte pubbliche di fondi sono formule di finanziamento che pur condividendo il medesimo fine per l’ente, si differenziano per modalità operativa per il beneficiario e il donatore. Entrambe permettono all’ente, nel nostro caso iscritto al Registro Nazionale delle A.P.S., di ottenere le risorse economiche necessarie al perseguimento della mission associativa e dell’attività di interesse generale grazie alla generosità di persone fisiche, fondazioni e aziende, ma solo l’erogazione liberale, effettuata secondo le modalità previste dalla legge, consente al donante la detrazione o la deduzione di parte dell’importo erogato.
Sulla differenza dei due principali mezzi di finanziamento NOI Verona ha scritto ampiamente soffermandosi sulle forme di “beneficenza” e sulla detraibilità fiscale da parte del donante.
Ricordiamo nello specifico:
EROGAZIONI LIBERALI
è una donazione di denaro o di beni senza alcuna prestazione in contraccambio. Libera da qualsiasi obbligo da parte del beneficiario. L’importo erogato è detraibile o deducibile per il donante se l’erogazione avviene a mezzo tacciabile nei confronti di un’APS, una OdV, della Caritas, del Servizio Civile o altro ente governativo.
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI
sono le cosiddette “occasionali raccolte pubbliche di fondi” organizzate in concomitanza di celebrazioni e/o ricorrenze in cambio di beni di modico valore. Possono essere organizzate da qualsiasi ente non profit e non prevedono benefici fiscali per il donante.
La crisi pandemica planetaria ci travolge come uno tsunami scuotendo l’emotività e spingendoci a donare o intraprendere la strada della raccolta fondi. Non è una novità, i giornali ne parlano ogni giorno: attori, cantanti, calciatori, aziende, gruppi editoriali, holding, compagnie assicurative, istituti di credito, associazioni, enti che in veste di intermediari promuovono una raccolta fondi da destinare a realtà esposte nella lotta al virus. E’ ovvio, è umano: la situazione è grave e dove non arriva lo Stato arriva il cuore della gente e il terzo settore si muove.
L’esempio concreto vede un circolo NOI farsi promotore di una raccolta fondi che destinerà alla Caritas. Gli amministratori e i soci saranno impegnati nel raccogliere le risorse, indicheranno il beneficiario nel verbale del CdA e lo comunicheranno ai benefattori e provvederanno al bonifico dell’intero importo raccolto, senza trattenere nemmeno un centesimo di euro, direttamente sul conto corrente dell’ente beneficiario. Fine.
Il Circolo ha aiutato economicamente la Caritas con l’apporto dei donatori del circolo stesso. Ma attenzione in quanto raccolta fondi nulla è dovuto al donatore, non è previsto alcun beneficio fiscale per quanto donato.
Se il cittadino provvedesse autonomamente e singolarmente a effettuare una donazione diretta con bonifico bancario (esempio alla Caritas) potrebbe detrarre o dedurre parte dell’importo dalla propria dichiarazione dei redditi. Bisogna fare attenzione alle terminologie, spesso si confonde la parola donazione con raccolta fondi, ma così non è.
Con la pubblicazione del 7 aprile “Erogazioni a favore di enti pubblici e privati con finalità solidaristiche” abbiamo cercato di evidenziare come la natura delle APS non permette all’ente di devolvere parte del proprio patrimonio associativo a favore di altre realtà e suggerito, in alternativa, la strada della “raccolta pubblica di fondi” da destinare a terzi, o di invitare i propri interlocutori a donare direttamente alle realtà impegnate nella battaglia contro il CoronaVirus.
Termino con un inciso:
La raccolta fondi NON è erogazione liberale.
Solo l’erogazione liberale, tramite mezzo tracciato (es. bonifico bancario) all’ente destinatario (non al circolo che fa la raccolta) consente detrazione d’imposta. ATTENZIONE: il pagamento in contante blocca detrazioni e deduzioni fiscali.
Il Circolo può fare raccolta fondi da destinare ad altri enti; ma se coloro che donano intendono utilizzare il beneficio fiscale della detrazione d’imposta, sono obbligati alla “Erogazione liberale” tramite metodo tracciato (bonifico bancario, carta di credito, assegno, pagamento elettronico) direttamente all’ente beneficiario”.
Attenzione: rilasciare ricevute per detrazione/deduzione nel caso analizzato (raccolta fondi) poi al momento della detrazione d’imposta o il consulente rifiuta, o l’ufficio delle entrate contesta e sanziona, cioè: recupera quanto non versato, applica l’interesse legale, sanziona l’omesso versamento, e il donante generoso resta gabbato.