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Bilancio preventivo e consuntivo

Lo Statuto conformato al Codice del Terzo settore, adottato dalla maggioranza dei Circoli affiliati, all’articolo 11.1 prevede che l’Assemblea approvi il bilancio di esercizio dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.

Di questa seconda formalità si forniscono alcune precisazioni.

  1. Benché il CTS non ne preveda l’approvazione, l’Ufficio del Registro APS ne fa esplicita richiesta annuale per tutti gli enti iscritti.
  2. Il bilancio preventivo è un segnale positivo che gli enti associativi forniscono ai propri aderenti (soci tesserati) e a coloro che sostengono finanziariamente i circoli.
  3. La predisposizione del bilancio preventivo non è formalità gravosa e consente di valutare la programmazione delle iniziative future.
  4. Occorre serietà e consapevolezza, perché un eventuale discostamento appariscente tra preventivo e risultato finale denota superficialità e incompetenza.

Esempio
In uno schema di rendicontazione si compila la prima colonna con i dati riferiti all’anno chiuso, e nella seconda colonna si scrivono gli importi presuntivi, di solito abbastanza vicini a quelli della colonna precedente con le variazioni in + o in – che si prevedono di realizzare.

Ovviamente la corrispondenza del preventivo con il consuntivo è sempre approssimata, perché la sfera di cristallo funziona solo nei cartoon. Eventuali difformità sostanziali saranno motivate nella relazione di bilancio, che serve appunto a “raccontare” come e perché è andata in un certo modo.