pillola #61
Lo statuto del Circolo all’articolo 23, regola l’eventuale diniego alla domanda di adesione di un nuovo aderente e la revoca dell’adesione già concessa al richiedente.
Art. 23 | Diniego e revoca dell’adesione
23.1 Il Consiglio di Amministrazione non accoglie la domanda di adesione presentata dalla persona che intende divenire associato quando:
- a) lo stesso si trovi in situazioni di palese contrasto con il presente Statuto o con quello dell’Associazione Territoriale cui il Circolo è affiliato;
- b) lo stesso svolga attività che siano in contrasto con le finalità del Circolo o dell’Associazione Territoriale o Nazionale alla quale il Circolo è affiliato;
23.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla revoca dell’adesione quando l’associato svolge attività in contrasto con le finalità del Circolo e dell’Associazione Territoriale e Nazionale alla quale il Circolo è affiliato. Contro la revoca dell’adesione è ammesso il ricorso all’Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
23.3 La revoca dell’adesione, come anche il mancato versamento della quota annuale di adesione nei termini indicati all’articolo 21 del presente statuto, comporta la perdita del diritto di partecipare alle attività dell’Associazione in ambito locale e a tutti i livelli dell’Associazione nazionale cui è affiliata.
Il testo dello statuto non necessita di interpretazione.
Qui si vuole sottolineare che in ogni caso dev’essere rispettato il principio della democraticità. Il CdA deve mettere per iscritto la motivazione di un eventuale diniego o revoca, che vanno poi sottoposti a delibera dell’Assemblea.
Qui si entra nel Codice Civile e l’articolo 24, che ne tratta, esige il rispetto della democraticità.
Il Codice del Terzo settore non affronta espressamente la tematica, ma si limita a regolamentare la fase di ingresso degli associati nella compagine associativa richiedendo l’inserimento nello statuto di requisiti che siano non discriminanti, ma coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
Art. 24 del Codice Civile | “Recesso ed esclusione degli associati“
La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.
L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi: l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
In sintesi estrema: l’esclusione o la revoca di un associato può essere deliberata solo per “gravi motivi”, nel rispetto della tempistica indicata dal Codice Civile.