Pillola #62
Le Associazioni di Promozione Sociale, nominate per la prima volta nel D.Lgs. 460 del 1997 e strutturalmente definite e regolate con la Legge 383 del 2000, trasmigreranno automaticamente dall’attuale Registro nazionale delle APS nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo settore forse già dagli ultimi mesi di questo difficile 2020. L’istituzione del nuovo registro, che sarà gestito territorialmente dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, determinerà la piena operatività della riforma.
Tra gli ETS (Enti del Terzo settore) le APS (Associazioni di Promozione Sociale) conserveranno un ruolo di particolare importanza quale categoria tutelata dalla legge in forza di una specie di importanza sociale che le ha designate fin dal 1997, quando invece tutti si orientavano alle ONLUS che nel 1997 sono apparse dal nulla e che con la riforma nel nulla torneranno.
Molto simili alle OdV (Organizzazioni di Volontariato) le APS si distinguono da queste per la caratteristica della mutualità, che è la reciproca garanzia di tutela e di assistenza, che consente di soddisfare esigenze comuni con il volontariato reciproco e condiviso.
Con queste motivazioni il legislatore ha scommesso sulle APS predisponendo assetti associativi, quantitativi e qualitativi per agevolare la buona volontà dei cittadini che si rendono disponibili a prestare servizi che altrimenti non sarebbero diffusamente disponibili.
Con questa pillola, invito i miei amici lettori a seguire le indicazioni della Segreteria Territoriale. L’avvicinamento della introduzione del nuovo RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) comporterà un po’ di lavoro per gli addetti alla segreteria del Circolo. Le incombenti novità sono il REGISTRO DEI VOLONTARI, che è già vigente per le APS, e che dev’essere predisposto integralmente nel più breve tempo possibile, e l’aggiornamento delle INFORMAZIONI da trasmettere all’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore tramite gli Uffici dedicati presso le Regioni di appartenenza.