Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2020, il DPCM del 23 luglio 2020 che disciplina e “riordina” le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi. Nel caso del Terzo settore, le norme decorrono dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale (RUNTS). Fino a tale anno il 5 per mille potrà continuare a essere destinato al sostegno delle ONLUS, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020 è stato pubblicato il DPCM del 23 luglio 2020 in tema di disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.
Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
- • sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. Nel caso del Terzo settore, le norme decorrono dall’anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Fino a tale anno il 5 per mille potrà continuare a essere destinato al sostegno delle ONLUS, delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di attività delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale;
- • finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica;
- • finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti precedentemente indicati, che contribuiscono con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute;
- • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
- • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il DPCM prevede inoltre le modalità di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del cinque per mille.
Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.
Ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblica, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari.
I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del cinque per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando la scheda annessa al modello di Certificazione unica, il modello 730-1, ovvero la scheda annessa al modello Redditi persone fisiche.
La scelta è effettuata apponendo la firma in uno degli appositi riquadri, corrispondenti alle finalità.
L’Agenzia delle entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti, trasmette in via telematica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all’imposta sui redditi delle persone fisiche per il periodo d’imposta corrispondente, gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.
Entro il 30 settembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno, i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l’erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.
Il DPCM del 23 luglio 2020 sostituisce il DPCM 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2010, n. 131 e il DPCM 7 luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2016, n. 185.