Con la Circolare N. 15350/117/2/1 del 20/10/2020 il Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno ha fornito (tra vari chiarimenti riferiti al DPCM del 18/10) la seguente precisazione:
“Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.”
“Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..”
Il Ministero chiarisce quindi che è possibile organizzare le assemblee associative in presenza, nonostante ne raccomandi lo svolgimento remoto.
Considerato l’aumento esponenziale delle persone positive a Sars Cov-2 e dei malati ricoverati nelle terapie intensive che destano preoccupazione al Comitato Tecnico Scientifico, considerata la chiusura totale alle riunioni in presenza della Pubblica Amministrazione riteniamo che la raccomandazione del DPCM e della circolare del Ministero nel preferire l’organizzazione di assemblee online, debba essere inteso come obbligo quanto meno per condotta etica e morale.
Il Circolo che intendesse convocare e svolgere l’assemblea in presenza se ne assumerà “il rischio”, il quale potrà essere contenuto applicando scrupolosamente un protocollo per il contrasto e contenimento del contagio da Sara Cov-2 (vedi post “linee guida anti-covid per assemblee e incontri in presenza” del 16/10/2020).