pillola #73
Alla domanda se per volontari si intende solo maggiorenni o anche minori, la Segreteria territoriale ha risposto citando gli articoli 17 e 18 del codice della Riforma del terzo settore (D.Lgs. 117/2017).
Art. 17. Volontario e attività di volontariato
- Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramitedi un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni dellepersone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto dilavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
Art. 18. Assicurazione obbligatoria
- Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
- Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
- La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.
Poiché l’articolo 17 al comma 2 specifica le qualità del volontario (che dev’essere assolutamente maggiorenne), e al comma 5 NON prevede differenze sulla qualità del volontario occasionale, vuol dire che inevitabilmente il volontario di qualsiasi tipo (permanente o occasionale) deve intendersi sempre e comunque un maggiorenne. Il minore, mai e in nessun contesto potrà essere considerato o definito «volontario».
È pur vero che un minore che si mette a disposizione dell’animatore, del responsabile, svolge il suo servizio volontariamente, cioè di sua spontanea volontà, con il proprio tempo e con le proprie competenze. Concettualmente, il minore è un volontario, ma NON ai sensi del Codice Civile, del Codice Penale, del Codice di Riforma del terzo settore D.Lgs. 117/2017, per i quali il servizio del volontario presuppone la legittimità del tempo e delle competenze fino al punto da risponderne sul piano umano, morale, civile (per cui è assicurato) e penale (per il qual caso nessuna compagnia assicuratrice garantisce).
Qualcuno (?) potrebbe decidere di assume lui la responsabilità dei minori. Codice civile e codice penale stabiliscono che per il minore risponde chi ha la responsabilità genitoriale. A rispondere saranno innanzitutto i genitori, poi anche il legale rappresentante del circolo per aver accettato il servizio volontario del minore.
Il volontariato è una capacità umana che realizza la vera promozione sociale, e la disinteressata entusiasta disponibilità degli adolescenti che si stanno aprendo alla vita con attenzione agli altri è un capitale prezioso; ma proprio per questo si deve operare con responsabile correttezza: che non vuol dire non farli lavorare, semmai di impegnarli in appoggio, in servizio, in accompagnamento, a sostegno dei volontari maggiorenni. Non sarà mai troppo raccomandare prudenza su questo versante franoso, che riempie le aule della Giustizia.
Per finire, il comma 2 dell’articolo 18 annuncia la pubblicazione di un decreto del Ministero dello sviluppo economico, concertato con il Ministero del Lavoro. A dicembre 2020 non s’è visto ancora nulla. Più di quanto è scritto sul Codice del Terzo Settore non è dato sapere. Aspettiamo.