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Facoltativa la comunicazione all’A.e. degli importi delle erogazioni liberali ricevuti da persone fisiche fino al 2022

Dal 2018 le APS (associazioni di promozione sociale), insieme con le OdV e le ONLUS devono comunicare all’Agenzia delle entrate gli importi delle erogazioni liberali ricevute e restituite, oltre alle erogazioni effettuate verso terzi, che abbiano goduto della rispettiva deduzione o detrazione d’imposta. Il termine della comunicazione ha scadenza entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento ai dati relativi all’anno precedente.

La comunicazione dei dati sulle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, ricevute nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti, deve avvenire mediante servizio telematico Entratel o Fisconline, con la possibilità di avvalersi di intermediari (consulente commercialista).

L’obbligo imposto consente all’Agenzia delle entrate di predisporre i 730 (dichiarazione dei redditi precompilata) per le persone fisiche.

La Legge 14 maggio 2015, n. 80, che ha introdotto l’obbligo, ha concesso un periodo di prova rendendo tale obbligo facoltativo, quindi non sanzionabile, per gli anni 2017, 2018 e 2019. Dal 2021 e con riferimento all’esercizio 2020 sarebbe diventato obbligatorio ma il Decreto del Ministero delle finanze 3 febbraio 2021 ha allungato di un anno il periodo facoltativo, per cui anche la mancata dichiarazione delle erogazioni ricevute nel 2020 non è sanzionabile. 

Ne riparleremo tra una decina di mesi, con la probabile certezza che saranno zero i circoli interessati, giacché il Decreto ministeriale ha previsto che l’invio dei dati resti facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni e sia obbligatorio a partire dall’anno d’imposta 2021 nei confronti dei soggetti  per i quali dal bilancio risultino entrate comunque denominate superiori a un milione di euro e a partire dall’anno d’imposta 2022 quando le entrate di bilancio siano superiori a 220.000 euro.