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Disposizioni per l’accantonamento delle somme non utilizzate del 5‰ anni finanziari 2018 e 2019

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che in ordine alle somme erogate a titolo di cinque per mille, relativamente agli anni finanziari 2018 e 2019, rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle stesse ai fini della redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa, nonché, l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione per gli enti che hanno ricevuto un contributo di importo pari o superiore ad euro ventimila, ai fini della successiva trasmissione della documentazione medesima al Ministero. Tuttavia gli enti potranno disporre di un arco temporale più ampio (pari ad ulteriori 12 mesi) per l’utilizzo delle risorse ricevute e non utilizzate a causa della situazione pandemica tuttora in atto.

Con nota n. 3142 del 4 marzo 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali evidenzia come gli enti percettori del contributo del 5×1000 relativo alle annualità finanziarie 2018 e 2019 possano disporre – attraverso il ricorso al meccanismo dell’accantonamento delle somme non utilizzate, in conseguenza delle misure restrittive adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – di un arco di tempo maggiore per lo svolgimento delle attività finanziate dal contributo e per l’adempimento dei successivi obblighi di rendicontazione. Rimane fermo il termine di 12 mesi dalla data di ricezione delle stesse ai fini della redazione del rendiconto e della relativa relazione illustrativa, nonché, l’ulteriore termine di 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione per gli enti che hanno ricevuto un contributo di importo pari o superiore ad euro ventimila, ai fini della successiva trasmissione della documentazione medesima al Ministero.

Al ministero è stato richiesto lo slittamento dei termini per ragioni legate all’impossibilità di svolgere le attività statutarie da parte degli enti beneficiari del contributo, in conseguenza delle misure adottate per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’eventuale restituzione delle somme non utilizzate entro i termini previsti impedirebbe inoltre, appena sussistano le relative condizioni di agibilità, la ripresa di attività statutarie vieppiù rilevanti alla luce dell’attuale situazione socio-economica.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali