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Deroga destinazione d’uso locali in cui viene svolta l’attività istituzionale. La nota del Consiglio di Stato

La questione della destinazione d’uso dei locali per i Circoli aderenti a NOI Associazione è definitivamente precisata dalla Sentenza del Consiglio di Stato del 1° marzo 2021, n. 1737.
L’art. 71 del Codice del Terzo settore deroga per gli enti del Terzo settore la destinazione d’uso per i locali in cui si svolge l’attività istituzionale, statutaria. Tale deroga, che era stata prevista dalla Legge 383 del 2000 per le Associazioni di Promozione Sociale, è abrogata dal D.Lgs. 117/2017, che con l’articolo 71 la introduce per tutti gli enti del Terzo settore. 

Art. 71. Locali utilizzati
1. Le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Vuol dire anche che gli enti NON iscritti al RUNTS, esclusi dagli Enti del Terzo Settore (ETS), non potranno godere di tale deroga.