Ancora nessun commento

Convenzione tra Parrocchia e Circolo NOI

La Diocesi di Verona NOI Verona APS hanno intrapreso un percorso condiviso, finalizzato a stendere uno strumento utile per regolare i rapporti tra Parrocchie e Circoli nell’uso degli immobili dove si svolgono le attività.

La convenzione è frutto di un lungo e costruttivo confronto ed è ora a disposizione di tutti i Circoli nell’Area Riservata del sito www.noiverona.com. Le Parrocchie sono invitate a confrontarsi con i Circoli parrocchiali sulla base di questo testo, ricordando sempre che la sottoscrizione dell’accordo è sottoposta alla preventiva approvazione dell’Ordinario diocesano.

PROCEDURA CONVENZIONE TRA PARROCCHIA E CIRCOLO NOI

Verificare la presenza di un comodato, scrittura privata, altro tipo di accordo scritto. Se esiste, se è valido, se è superato, se è scaduto. Se è necessario rinnovare o stipulare, si segue questo iter.

  1. Il Consiglio di Amministrazione del Circolo NOI si riunisce, valuta la situazione e la bozza di convenzione (disponibile nell’area riservata del sito www.noiverona.com), dà mandato al Presidente.
  2. Il Presidente del Circolo scrive (carta intestata, timbro e firma, non basta una mail) al Parroco, chiedendo in uso gli spazi (con planimetria) e precisando, ove necessario, un calendario di utilizzo.
  3. Il Parroco riceve la domanda e sente il parere del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (e del Consiglio/Consulta Pastorale, se lo ritiene). In questa sede viene condiviso il testo della convenzione.
  4. Il Parroco scrive alla Curia utilizzando la modulistica presente sul Sito della Diocesi  di Verona (https://www.diocesiverona.it/ho-bisogno-di/consulenza-amministrativa/modulistica-amministrazione “Sottoscrivere una convenzione”), allegando copia della convenzione compilata insieme al Circolo NOI e una planimetria degli spazi che vengono dati in uso. Il tutto via mail a segreteria@diocesivr.it .
  5. Gli Uffici Amministrativi della Curia svolgono una verifica della documentazione trasmessa e preparano il decreto autorizzativo che viene inviato al Parroco (in pdf e in originale).
  6. Il Parroco pro tempore e il Presidente del Circolo NOI sottoscrivono la convenzione. Una copia della convenzione firmata deve essere mandata in Curia e a NOI Verona, in formato digitale, per archiviazione.
  7. L’atto sottoscritto viene registrato, se si ritiene necessario. Per l’iscrizione al RUNTS è invece sempre necessaria la registrazione.

Visualizza la presentazione dell’accordo per l’utilizzo degli ambienti parrocchiali

Visualizza la procedura di convenzione tra Parrocchia e Circolo NOI

Compila il form e ricevi via mail il contratto di comodato nel formato digitale


Note estratte dal sito dell’Agenzia delle entrate
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.

I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

  • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto;
  • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

Iter registrazione atto

  • il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
  • ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro effettuato con modello F24 (codice tributo 1550).

Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

modelli e istruzioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/registrazione-contratti-di-comodato/modelli-e-istruzioni-registrazione-contratti-comodato


ESENZIONE BOLLO
L’art. 82 co. 5 
del CTS esenta l’ente del Terzo settore dall’imposta di bollo, anche per documenti  posti in essere o richiesti dagli enti. “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche’ le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo.”