La Diocesi di Verona e NOI Verona APS hanno intrapreso un percorso condiviso, finalizzato a stendere uno strumento utile per regolare i rapporti tra Parrocchie e Circoli nell’uso degli immobili dove si svolgono le attività.
La convenzione è frutto di un lungo e costruttivo confronto ed è ora a disposizione di tutti i Circoli nell’Area Riservata del sito www.noiverona.com. Le Parrocchie sono invitate a confrontarsi con i Circoli parrocchiali sulla base di questo testo, ricordando sempre che la sottoscrizione dell’accordo è sottoposta alla preventiva approvazione dell’Ordinario diocesano.
PROCEDURA CONVENZIONE TRA PARROCCHIA E CIRCOLO NOI
Verificare la presenza di un comodato, scrittura privata, altro tipo di accordo scritto. Se esiste, se è valido, se è superato, se è scaduto. Se è necessario rinnovare o stipulare, si segue questo iter.
- Il Consiglio di Amministrazione del Circolo NOI si riunisce, valuta la situazione e la bozza di convenzione (disponibile nell’area riservata del sito www.noiverona.com), dà mandato al Presidente.
- Il Presidente del Circolo scrive (carta intestata, timbro e firma, non basta una mail) al Parroco, chiedendo in uso gli spazi (con planimetria) e precisando, ove necessario, un calendario di utilizzo.
- Il Parroco riceve la domanda e sente il parere del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (e del Consiglio/Consulta Pastorale, se lo ritiene). In questa sede viene condiviso il testo della convenzione.
- Il Parroco scrive alla Curia utilizzando la modulistica presente sul Sito della Diocesi di Verona (https://www.diocesiverona.it/ho-bisogno-di/consulenza-amministrativa/modulistica-amministrazione “Sottoscrivere una convenzione”), allegando copia della convenzione compilata insieme al Circolo NOI e una planimetria degli spazi che vengono dati in uso. Il tutto via mail a segreteria@diocesivr.it .
- Gli Uffici Amministrativi della Curia svolgono una verifica della documentazione trasmessa e preparano il decreto autorizzativo che viene inviato al Parroco (in pdf e in originale).
- Il Parroco pro tempore e il Presidente del Circolo NOI sottoscrivono la convenzione. Una copia della convenzione firmata deve essere mandata in Curia e a NOI Verona, in formato digitale, per archiviazione.
- L’atto sottoscritto viene registrato, se si ritiene necessario. Per l’iscrizione al RUNTS è invece sempre necessaria la registrazione.
Visualizza la presentazione dell’accordo per l’utilizzo degli ambienti parrocchiali
Visualizza la procedura di convenzione tra Parrocchia e Circolo NOI
Compila il form e ricevi via mail il contratto di comodato nel formato digitale
Note estratte dal sito dell’Agenzia delle entrate
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.
I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:
- redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data dell’atto;
- stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.
Iter registrazione atto
- il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
- ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro effettuato con modello F24 (codice tributo 1550).
Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.
modelli e istruzioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/registrazione-contratti-di-comodato/modelli-e-istruzioni-registrazione-contratti-comodato
ESENZIONE BOLLO
L’art. 82 co. 5 del CTS esenta l’ente del Terzo settore dall’imposta di bollo, anche per documenti posti in essere o richiesti dagli enti. “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonche’ le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall’imposta di bollo.”