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Erogazione illiberale

La fortuita lettura di una “ATTESTAZIONE-RICEVUTA” emessa da un Circolo “X” APS nei confronti di un Circolo NOI APS, che documentiamo dopo aver coperto ogni parte che possa lasciar intuire le generalità degli enti convolti, ci permette di evidenziare una serie di errori dai quali i nostri Circoli dovrebbero attentamente prendere le distanze per non incorrere in sanzioni fiscali sorprendenti e pesanti.

L’oggetto della attestazione e ricevuta fa riferimento a “erogazione liberale in denaro”, citando la Legge 383/2000 per un modesto importo a titolo di erogazione liberale, per rimborso spese per l’attività didattica istituzionale dell’associazione X ai sensi dell’articolo 15 comma 1, lettera i quater DPR 917/86.

Premesso che non è nostra intenzione esprimere pareri e giudizi su comportamenti di enti estrani al perimetro associativo NOI, quelle che seguono sono le nostre osservazioni che interessano esclusivamente i Circoli NOI.

Il riferimento alla Legge 383/2000, articolo 14, che tratta degli Osservatori regionali per l’associazionismo, non è pertinente.

Il riferimento al Decreto Legislativo 35/2005 – Legge 80/2005 deve spaventare il Circolo NOI qualora volesse detrarre dal proprio reddito l’importo erogato, perché potrebbe incorrere nella sanzione del 200 per cento dell’imposta dovuta.

La motivazione della erogazione appare quanto meno paradossale:

  1. una erogazione è liberale quando non vi sia corrispettivo per un servizio ricevuto, ma la ricevuta riferisce espressamente che si è trattato di attività didattica;
  2. l’eventuale rimborso spese è detassato qualora sia, oltre che effettivamente pagato, anche altrettanto puntualmente documentato;
  3. l’attività didattica, anche istituzionale, di un ente APS nei confronti di altro ente APS, ai sensi dell’articolo 85, comma 1, del Codice del terzo settore, non risulta decommercializzata.

Unico documento regolare, quindi, sarebbe la fattura assoggettata a IVA.

Il riferimento all’articolo 15, comma 1, lettera i quater del DPR 917/1986, peraltro abrogato, inserito al Titolo I del TUIR che riguarda il reddito delle persone fisiche, non è pertinente perché i circoli APS coinvolti in questa operazione non sono persone fisiche.

Infine, la marca da bollo applicata in calce al documento, contrasta con la esenzione da imposta di bollo su atti, documenti, istanze, contratti, certificazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti del Terzo settore, D.Lgs. 117/2017, articolo 82, comma 5, in vigore dal 1° gennaio 2018.