Ancora nessun commento

Esenzione CANONE RAI 2021: recupero della somma versata in compensazione del credito di imposta. Chi può compensare il credito e come.

Il 25 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di un comunicato stampa informa di “aver istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto dal DL sostegni a favore delle strutture ricettive, di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settoreesonerate dal versamento del canone tv per l’anno 2021.

I contribuenti interessati che hanno effettuato il versamento del canone speciale entro e non oltre il 22 marzo 2021 potranno recuperare tale somma in compensazionetramite il modello F24, utilizzando il nuovo codice tributo “6958” istituito con la risoluzione n. 6/E del 25 gennaio 2022. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito di imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale. Il codice tributo va inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, invece, deve essere sempre indicato il valore “2021“.

Ricordiamo che è il D.L. 41 del 22 marzo 2021 ad aver previsto l’esenzione del canone televisivo anche per gli ETS con licenza di somministrazione, purché il legale avesse presentato entro i termini del 30 novembre 2021 un’autocertificazione all’indirizzo abbonamentiets@rai.it.

prima di procedere con la trasmissione del modello F24, per compensare il canone versato in precedenza, verificare il credito d’imposta spettante nel “Cassetto fiscale” disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Le richieste di chiarimenti in merito al credito in esame va inviata alla RAI mediante comunicazione all’indirizzo PEC dell’Ufficio RAI della propria Regione reperebile al seguente indirizzo: http://www.canone.rai.it/Speciali/SediSpeciali.aspx


FONTE:

-> comunicato stampa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081277/005_Com.+st.+Risoluzione+canone+25.01.2022/57f164f6-ff3b-6736-d2fb-5dbd07c16a83

–> risoluzione 6/e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4081301/RIS_n_6_del_25_01_2022.pdf/54aecca9-35ca-ff78-c93b-3acc51e2ae2a



CHI HA VERSATO IL CANONE OLTRE IL 22 MARZO 2021 ED HA PRESENTATO L’ISTANZA DI RIMBORSO IL RELATIVO IMPORTO VERSATO VERRA’ IMPUTATO ALL’ANNO 2022
L. 69 del 21 maggio 21
L’art.6, comma 5, del DL 22 marzo 2021, n.41 (convertito nella legge n.69/2021) ha previsto che, per l’anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del Terzo settore, siano esonerate dal versamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo.
Qualora il canone per il 2021 sia stato comunque pagato:

se il versamento è stato effettuato entro e non oltre il 22 marzo 2021, il relativo importo potrà essere recuperato mediante la compensazione tramite modello F24, da presentare solo utilizzando il codice tributo 6958 denominato “Credito di imposta canone speciale Rai -art 6,c.6 del decreto legge 22 marzo 2021, n.41”;

se invece il versamento è avvenuto a partire dal 23 marzo 2021, il relativo importo verrà imputato all’anno 2022, salvo che sia stata presentata istanza di rimborso nel corso del 2021. Peraltro, in caso di cessazione dell’abbonamento con decorrenza 1 gennaio 2022, potrà ancora essere presentata istanza di rimborso dell’importo versato per il 2021 a abbonamentispeciali@rai.it o abbonamentispeciali@postacertificata.rai.it , corredata della documentazione attestante il versamento per l’anno 2021 e dell’indicazione dell’IBAN per il bonifico. 

http://www.canone.rai.it/speciali/NovitaSpeciali.aspx#Top