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CONTRIBUTI PUBBLICI OBBLIGO DI TRASPARENZA – PUBBLICAZIONE ENTRO il 30 giugno

PUBBLICAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 2022

Il 30 giugno 2022 scade il termine per la pubblicazione sui propri siti internet o sui portali digitali, delle erogazioni pubbliche ricevute nel 2021. La norma, che non è una novità del Terzo Settore, è stata introdotta dalla Legge 124/2014, articolo 1, comma 125 e seguenti, e obbliga tutte le Associazioni e gli enti senza scopo di lucro, compresi gli Enti del terzo Settore.

È obbligatorio pubblicare sul sito internet proprio o dell’associazione di appartenenza tutti gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi comunque denominati o aiuti erogati dalle Pubbliche amministrazioni, nel 2021, in denaro o in natura:

– concessione di un edificio pubblico a titolo gratuito;
– donazione di beni
denaro/beni agli enti quale contributo per lo svolgimento di attività sociali.

Gli obblighi di informativa riguardano gli importi effettivamente erogati: solo i contributi in denaro effettivamente incassati. Non assume rilievo l’anno di competenza a cui le somme si riferiscono.

L’obbligo sussiste se l’importo complessivo, ricevuto nel 2021, è superiore a € 9.999. Tale limite va inteso in senso cumulativo, se i benefici economici superano complessivamente la predetta soglia, devono essere pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che nel 2021 hanno concorso al superamento di tale limite, anche se il valore delle singole erogazioni sono inferiori a € 10.000.

La segnalazione va effettuata con riferimento ai benefici economici erogati dai seguenti soggetti:

  • • Tutte le amministrazioni dello Stato, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e Istituzioni educative;
  • • Aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
  • • Istituzioni Universitarie;
  • • ICIAP; CCIAA e loro associazioni;
  • • Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • • Amministrazioni, aziende e e nti del SSN; ARAN;
  • • Agenzia delle Entrate, ecc.;
  • • CONI. (Art. 1 co. 2 D.Lgs. 165/2001)

In particolare vanno riportate le seguenti informazioni:

  • Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente (Circolo)
  • Denominazione del soggetto erogante
  • Somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico
  • Data di incasso e Causale del contributo.

Se il vantaggio attribuito è rappresentato da risorse strumentali (a esempio: bene mobile o immobile in comodato) ai fini della quantificazione del vantaggio economico assegnato, va fatto riferimento al valore dichiarato dalla Pubblica Amministrazione che ha attribuito il bene. Un bene pubblico in comodato alla parrocchia, che lo concede al Circolo; per il Circolo non è un vantaggio concesso da ente pubblico.

Non devono essere comunicati/pubblicati:

– il 5 per mille considerato aiuto generale (Ministero del Lavoro circolare n 6 del 25.6.2021);
– incasso di corrispettivi a fronte di prestazioni di uno specifico servizio che la Pubblica amministrazione paga e costituisce corrispettivo per il soggetto che incassa);
aiuti generici quali agevolazioni fiscali, contributi che vengono erogati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni (aiuti COVID);
– incasso di somme a titolo di risarcimento.


PUBBLICAZIONE PER CONTO DEL CIRCOLO

Noi Verona APS, nel rispetto della trasparenza e in veste di rete associativa dei circoli affiliati, raccoglie in questa sezione i rendiconti delle somme ricevute dalla PP.AA. pari o superiori a 10 mila euro ricevuti dagli enti associati che per mancanza di un sito internet associativo o di una pagina facebook ufficiale non potrebbero adempiere all’obbligo di legge.

  1. ANNO 2019 | VR052 | c.f. 93015460236 | NOI TOMBA EXTRA APS