In attesa degli auspicati e necessari chiarimenti ministeriali esaminiamo quanto disposto dal Decreto Pnnr2 – Decreto Legge 36/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2022 entrato in vigore il primo maggio 2022 – che obbliga tutti “i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi” ad accettare pagamenti elettronici.
Domanda inevitabile che ci poniamo e ci viene rivolta è:
Ma le associazioni non profit appartenenti al Terzo Settore sono tenute ad adottare il POS?
La risposta, come prevedibile, è tutt’altro che semplice e senza chiarimenti ministeriali l’atteggiamento che la stampa specializzata e Cantiere Terzo Settore (Csv e Forum TS) suggeriscono è di cautela che significa: si, POS obbligatorio SEMPRE in ogni caso.
Ma facciamo ordine: la norma introduce l’obbligo del POS ai “soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi”.
Analizzando la frase notiamo due condizioni che obbligano l’ente a disporre del POS al fine di accettare pagamenti elettronici:
1. La vendita di prodotti che è attività assimilata agli enti non profit dotati di Partita Iva, legittimati dalla riforma ad effettuare attività diverse, ovvero commerciali, purché strumentali alle finalità e a condizione che i proventi vengano impiegati per il perseguimento degli scopi associativi.
2. La prestazione di servizi che intende l’introito di un corrispettivo specifico al fine di ricevere un servizio in cambio. È il caso delle quote di adesione versate dagli associati per partecipare alle attività dell’ente che seppure decommercializzate secondo il TUIR identificano comunque una prestazione di servizio. Esempi lampanti sono identificabili nelle quote che il circolo introita per l’adesione alle attività istituzionali dell’ente: Grest, accompagnamento allo studio, corso formativo, evento. Attività tipiche del circolo NOI che non richiedono la Partita Iva per essere svolte, eppure l’adeguamento rientrerebbe a pieno titolo.
NB: Diverso per l’ente che introita esclusivamente quote di adesione (tesseramento) e organizza attività di raccolta fondi (donazioni, erogazioni liberali, ecc…). Un caso limite, altamente improbabile, che limita l’operatività e il servizio dell’organizzazione, eppure è l’unico caso in cui i POS non sarebbe dovuto.
Cosa suggeriamo quindi?
Doverosa è la premessa della realtà che viviamo, un mondo mutevole che ci coinvolge in esperienze digitali integrate e obbligate. Il cittadino è trascinato senza diritto di replica in una dipendenza totale ai mezzi elettronici e digitali senza i quali è difficile prenotare una visita medica o organizzare un banale ritiro all’ufficio postale per evitare la coda, e non è che l’inizio. Non è secretata la strategia europea che sostiene e promuove la digitalizzazione: dorsali in fibra ad alta velocità interrate lungo la rete autostradale con diramazioni alle zone popolose; WI-FI pubblico gratuito; introduzione di sistemi di riconoscimento pubblici di identità digitale per consentire un rapporto certificato tra cittadino e Pubblica Amministrazione (SPID e CIE); integrazione dell’Intelligenza Artificiale ai data-base amministrativi; incentivo nell’utilizzo del pagamento elettronico (lotta evasione, lotteria scontrino, detrazioni, …). Sono solo alcuni esempi e la lista è notevole. Per chi desidera approfondire l’argomento troverà interessante il “libro bianco – Intelligenza artificiale a servizio del cittadino”, messo a disposizione dall’Agenzia per l’Italia Diditale (AgID) ovviamente nel formato elettronico.
Il POS è quindi un elemento indispensabile alla digitalizzazione. Il futuro è digitale e in continua evoluzione: le giovani generazioni, e non solo, impiegano mezzi di pagamento ancora più evoluti che consentono transazioni veloci e affidabili posando semplicemente il dorso dello smartphone (purché abilitati e configurati e dotati di tecnologia NCF) al dispositivo POS. E’ inevitabile che un giorno chiunque dovrà possedere un dispositivo abilitato alla ricezione di pagamenti elettronici.
Detto questo possiamo delineare 3 differenti scenari senza scordare che:
- L’ente NON è sanzionabile per il mancato possesso del POS;
- L’ente è sanzionabile se al rifiuto del pagamento elettronico il beneficiario (socio) presenta denuncia del fatto alle autorità competenti;
- La sanzione pecuniaria amministrativa è di 30 euro per ogni transazione rifiutata e denunciata a cui va aggiunta la sanzione variabile del 4% del valore della transazione;
- La mancanza del POS rilevata durante la visita fiscale non comporta sanzione;
- SCENARIO 1 – Ente con Partita IVA –> adottare il POS;
- SCENARIO 2 – Ente senza P.Iva, ben organizzato, con una programmazione di attività e offerte associative consistenti, un numero considerevole di associati e introiti importanti –> adottare il POS;
- SCENARIO 3 – Ente senza P.Iva, di dimensioni e introiti modesti con ottima conoscenza dei propri aderenti –> libera scelta sapendo che il rischio di sanzione è limitato.
È possibile acquisire il POS in ogni momento. Non esiste sanzione retroattiva.
*. POS è l’acronimo anglosassone di “Point of Sale”, in italiano “Punto di Vendita”; si tratta di un dispositivo che consente al titolare di ricevere pagamenti in forma elettronica, e quindi tracciati, da carte di credito, debito e ricaricabili appartenenti a diversi circuiti bancari. Il dispositivo POS può essere richiesto al proprio istituto bancario a fronte di un abbonamento annuale, oppure acquistato da una società di pagamenti mobili; al costo di noleggio/acquisto segue la corresponsione della commissione calcolata in percentuale variabile sull’importo della singola transazione.