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Introduzione alle “linee guida” ministeriali di raccolta fondi

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato il Decreto contenente le “Linee giuda in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo Settore” che interessano tutti gli enti iscritti nelle 7 sezioni che costituiscono il nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settoregli enti NOI costituiti precedentemente al 2021 sono trasmigrati automaticamente nel RUNTS, in attesa del Decreto che l’Ufficio Regionale inoltrerà all’indirizzo PEC dell’ente – e intendono orientare l’ente nell’attività di raccolta fondi definendo principi di verità, trasparenza e correttezza necessari per potenziare il rapporto di fiducia necessario tra cittadini e lo stesso Ente.

Le linee attuano quanto disposto dall’art. 7 del Codice del Terzo Settore, perimetrano le azioni di raccolta e forniscono un modello rendicontativo da compilare per ogni singola raccolta occasionale, modello che dovrà essere caricato nell’area ente del RUNTS entro il 30/06 dell’anno successivo.


L’art. 7 del Codice
del Terzo Settore definisce la Raccolta Fondi come “il complesso delle attività e iniziative che un ente del Terzo settore (Ets) svolge per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.”

Va detto che il tema della raccolta fondi è trattato dal ministero esclusivamente dal profilo sostanziale, determinando precisi comportamenti atti a garantire la trasparenza in linea con la Riforma del Terzo Settore, mentre per il profilo fiscale sarà necessario attendere chiarimenti dall’amministrazione finanziaria.

Le risorse derivanti dall’attività di raccolta DEVONO essere destinate al sostentamento delle PROPRIE attività di interesse generale, non certo per alimentare le attività diverse o di altri enti (tanto meno quelli extra RUNTS). Inoltre il soggetto erogatore (chi dona) DEVE essere informato dal beneficiario (chi raccoglie, ovvero l’ente) circa la destinazione dei fondi, specificando nel verbale del CDA, e facendone manifesto da esporre durante l’attività di raccolta.

La novità introdotta dal CTS sul tema della Raccolta Fondi è il riconoscimento giuridico delle azioni ad essa legate e che può ora essere svolta in forma organizzata o continuativa, ANCHE mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di MODICO VALORE.  

Significa che l’ente in occasione della raccolta fondi occasionali potrà:

  1. Ricevere erogazioni liberali con mezzo tracciato consentendo al donatore di accedere al vantaggio economico della detrazione e deduzione (art. 83 CTS);
  2. Ricevere un corrispettivo in cambio di beni o servizi di modico valore;

NB
Un inciso sul termine “corrispettivo” è dovuto dal punto di vista tributario dal momento che l’erogazione di denaro in cambio di beni o servizi di modico valore potrebbe desumerne il carattere fiscale. Il Codice del Terzo Settore all’art. 79 del CTS specifica che “non concorrono alla formazione del reddito degli ETS NON commercialigià, esistono ETS commerciali, ma la questione non ci riguardai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione”. L’articolo in questione non è ancora in vigore, in attesa dell’attuazione che giungerà con il placet del regime fiscale da parte della Commissione europea. In attesa dell’entrata in vigore della norma restano applicabili le disposizioni dell’art. 143 del Testo Unico sulle Imposte dei Redditi, co.3 lett. A) che esclude dalla formazione del reddito degli enti non commerciali i fondi pervenuti agli stessi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di modico valore (cfr. G. Sepio – 31 dicembre ’19 – Rivista diritto Tributario).


Nella raccolta fondi devono essere garantiti i tre principi: verità, trasparenza e correttezza che sono obbligatori.

  • VERITA’: l’ente DEVE diffondere con i mezzi a propria disposizione informazioni veritiere, applicando le disposizioni in tema di pubblicità ingannevole – L. 145/2007 art. 2, co.1 lett.b) pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente;
  • TRASPARENZA: l’ente DEVE fornire ai donatori informazioni precise su come avviene la raccolta e sull’utilizzo dei fondi, specificando luogo, data, denominazione dell’ente, il legale rappresentante, il contatto di un referente che possa fornire ulteriori informazioni sulla raccolta, i benefici fiscali della detrazione o deduzione riconosciuti al donatore.
  • CORRETTEZZA: l’ente deve garantire il rispetto della privacy e della protezione dei dati personali (GDPR 679/2016) e comportarsi con lealtà e onestà nei confronti del donatore (D.Lgs. 196/2003).

Le tecniche per la raccolta fondi indicate dalle linee guida sono tredici, le elenchiamo evidenziando le più comuni e tipiche in ambito associativo.

  1. Direct mail
  2. Telmarketing
  3. Face to face
  4. DRTV
  5. Eventi
  6. Eventi in piazza
  7. Merchandising
  8. Salvadanai
  9. For profit
  10. Sostegno a distanza
  11. Lasciti testamentari
  12. Numerazioni Solidali
  13. Donazioni online

Seguono le linee guida ministeriali che suggeriscono un metodo operativo nell’attività di raccolta e promuovono il binomio Ente/Stakeholder per instaurare un rapporto continuativo e reciproco di fiducia.