In occasione di un incontro informale, un circolo ha sollevato il dubbio sulla remota possibilità di somministrare alcolici ai maggiori di 16 anni. Considerato che tale incertezza potrebbe riguardare anche altri enti o che, per un passaparola informale, possa diffondersi una credenza errata, precisiamo – a tutela dei minori, dei volontari e del cda – che il divieto è inteso fino al compimento del 18° anno di età.
Chiariamo fin da subito che l’ordinamento vieta la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, senza eccezioni.
Probabilmente il dubbio ha origine da una lettura indirizzata al solo art. 689 c.p., che punisce con la detenzione, fino a un anno, l’esercente che somministra bevande alcoliche al minore di 16 anni e lasciando presumere la possibilità di poterla svolgere nei confronti dei maggiori di 16 anni.
Tuttavia, questa disposizione non esaurisce la disciplina in materia: la Legge 189/2012, emanata dall’allora Ministro della Salute Balduzzi ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013, introduce il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, senza eccezioni per i maggiori di 16 anni, e prevede sanzioni pecuniarie per gli esercenti in caso di violazione (da 250 a 1.000 euro).
Sintetizzando il quadro normativo:
– Somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni: 689 c.p. – illecito penale punito con la reclusione fino ad un anno.
– Vendita di bevande alcoliche a maggiori di 16 anni e minori di 18 anni: L. 189/2012 – illecito amministrativo, punito con sanzione da 250 a 1000,00 euro.
Entrambe le disposizioni prevedono l’inasprimento della pena e l’aumento delle sanzioni amministrative in caso di recidiva o di particolare gravità dell’illecito.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, il 4 febbraio 2013, con la risoluzione 18512/13, ha definitivamente chiarito che l’applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 sancito dalla Legge Balduzzi, vale anche per la somministrazione sul posto, eliminando ogni distinzione tra “somministrare” e “vendere” bevande alcoliche ai minori di anni 18.
Detto ciò è necessario ricordare che i circoli parrocchiali svolgono una funzione educativa oltre che ricreativa, sono luoghi di aggregazione, un punto di riferimento per adolescenti e giovani che partecipano alle attività sociali, culturali e sportive. Le bottiglie di alcolici eventualmente esposte nella vetrina del bar del circolo/oratorio rischiano di trasferire un messaggio ambiguo ai più giovani che rappresentano il 50% della platea associativa NOI.
Seguono dati allarmanti che definiscono un’emergenza in continua crescita:
- In Italia si stima che:
- l’84% degli adolescenti tra i 15 e i 16 anni consumi abitualmente bevande alcoliche;
- il 45% di questi ha iniziato a consumare alcol prima dei 13 anni – Fonte: Ospedale Bambino Gesù.
- Nel 2021 sono circa 620.000 i minori (11-17enni) che sono consumatori a rischio secondo le indicazioni e le linee guida nazionali degli organismi di prevenzione e tutela della salute.
Tra i maschi la birra si conferma la bevanda più consumata (12,3%), seguita dagli aperitivi alcolici (9,4%) e dal vino (6,7%), mentre tra le femmine le bevande più consumate nel 2021 sono state gli aperitivi alcolici (9,3%), la birra (7,7%) e il vino (5,3%) – Fonte: Istituto Superiore di Sanità
Il Circolo Oratorio NOI, inserito nella pastorale parrocchiale, con orientamento formativo nella crescita della persona, non si pone il problema sulla possibilità di somministrare o di vendere alcolici a partecipanti minorenni perché è esplicito che ciò non avvenga. Indipendentemente dai divieti e dalle sanzioni per chi trasgredisce, il Circolo Oratorio NOI svolge attività di promozione: alcol e droga sono elementi decostruttivi.