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Pacchetto fiscale Terzo Settore approvato dall’Unione Europea

Dopo 8 anni dall’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D. Lgs n. 117 del 3.7.2017), l’8 marzo 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato l’approvazione da parte della Commissione Europea della disciplina fiscale del Terzo Settore*.

[“Comfort Letter” della Commissione Europea – DG Concorrenza, con cui l’UE esprime un parere preliminare evidenziando l’estraneità delle condizioni di particolare vantaggio previste nel Titolo X alla disciplina sugli aiuti di Stato.]

Pertanto, dal 1 gennaio 2026 entrerà in vigore il titolo X del CTS che comporterà un radicale cambiamento dell’impostazione fiscale del terzo settore, sia per gli ETS iscritti al RUNTS che per le associazioni non iscritte.

Tra le principali novità che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2026, si segnalano:

  • l’esclusione, dal 1 gennaio 2026, del regime L398/1991 per tutte le associazioni sia iscritte che non iscritte al RUNTS ad eccezione degli enti sportivi dilettantistici che potranno continuare ad utilizzarlo. Nulla cambia per il 2025 per cui la L 398/1991 si continua ad applicare per tutto il 2025;
  • l’applicazione dell’art 79  CTS per determinare la natura commerciale o meno di un ETS che esclude la commercialità solo delle attività di interesse generale svolte gratuitamente o dietro versamento di corrispettivi che non superino i costi effettivi di oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta e per non oltre 3 periodi consecutivi;
  • l’applicazione dell’art 85 CTS per cui non si considerano commerciali le attività svolte da APS in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate a fronte di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e familiari conviventi.

Da segnalare per le associazioni non iscritte al RUNTS l’entrata in vigore, sempre del 1 gennaio 2026, della nuova formulazione dell’art 148, c 3, TUIR con l’esclusione dalla de-commercializzazione dei corrispettivi specifici per gli enti non commerciali con finalità culturali.

In sostituzione del regime L 398/1991, che non potrà essere più applicato dal 1 gennaio 2026, i circoli NOI (aderenti al RUNTS), con ricavi non superiori ad € 130.000 nel 2025, dal 1 gennaio 2026 potranno optare per il regime forfettario speciale dell’art 86 CTS che prevede molte agevolazioni. Tra le principali agevolazioni si possono ricordare:

  • determinazione forfettaria del reddito d’impresa applicando un coefficiente del 3% sui ricavi commerciali per le APS (1% per gli ODV);
  • sono esclusi dagli ISA;
  • non applicano le ritenute alla fonte non essendo considerati sostituti d’imposta;
  • resta obbligatorio la predisposizione del bilancio di esercizio con possibilità di redigere il modello D (rendiconto economico per cassa);
  • ai fini IVA: non addebitano l’IVA in fattura in via di rivalsa, sono esonerati dal versamento dell’IVA, dalla registrazioni delle fatture, dall’invio della LIPE e della dichiarazione IVA, restano debitori d’imposta per le operazioni in inversione contabile (con obbligo di emissione di autofattura e versamento dell’IVA entro il 16 del mese successivo), sono soggetti all’obbligo di conservazione delle fatture emesse e ricevute, non possono detrarre l’IVA delle fatture di acquisto (nulla di nuovo rispetto L 398/1991), sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.

L’Associazione nazionale ha istituito un apposito comitato di studio per poter fornire, non appena saranno chiare e definitive, le istruzioni operative necessarie per affrontare in sicurezza le novità fiscali che saranno in vigore dal 1 gennaio 2026.

Studio Donato Gottardelli