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Fattura Elettronica

Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere fatture elettroniche.

aggiornamento del 2 gennaio 2019: la Legge 136/2018 prevede l’esonero dalle disposizioni sulla fatturazione elettronica per gli enti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfetario cosiddetto della “398” e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali per importo non superiore a euro 65.000. Vedere paragrafo “Associazioni con P.Iva e introito commerciale >65mila euro.

La fattura elettronica è obbligatoriamente generata da un software, un gestionale, a pagamento o dal sito gratuito dell’Agenzia delle Entrate. Il software consente di predisporre una fattura elettronica nel formato obbligatorio XML.

La fattura elettronica non è, quindi, l’invio tramite e mail della fattura cartacea in formato pdf ma è un file XML inviato alla controparte tramite il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche dovranno essere conservate elettronicamente, la conservazione sulla pec o del pdf cartaceo non sono validi.

ASSOCIAZIONI SENZA P. IVA

sono equiparate a soggetti privati per cui nulla devono fare per la fatturazione elettronica. Come per tutte le fatture emesse a soggetti privati il fornitore dovrà emettere fattura elettronica tramite Sdi e dovrà (è un obbligo non una facoltà) inviarne una copia cartacea (pdf) al consumatore privato.
L’invio della copia in pdf potrà avvenire per e mail o posta. E’ opportuno che le associazioni comunichino ai propri fornitori di essere associazioni senza P IVA con una comunicazione del tipo:

Oggetto: comunicazione di essere una associazione senza partita IVA

Ai fini della corretta gestione della fatturazione elettronica vi comunichiamo che la nostra associazione *DENOMINAZIONE è priva di partita IVA. Vi ricordiamo che le associazioni senza partita IVA sono equiparate a soggetti privati per cui nulla devono fare per la fatturazione elettronica.
Come per tutte le fatture emesse a soggetti privati il fornitore dovrà emettere fattura elettronica tramite SDI, ma dovrà inviare in forma cartacea o per e mail in forma pdf copia della fattura elettronica alla nostra associazione. L’email a cui inviare il pdf della fattura elettronica è la seguente *esempio@esempio.net
Data e Firma 

Le associazioni senza P IVA, così come tutti i privati, possono scegliere liberamente di non ricevere il pdf della fattura elettronica, in questo caso il fornitore si limiterà ad inviare la fattura elettronica in formato xml al Sdi. Sarà l’associazione che, abilitata alla Fatturazione elettronica, andrà a vedere le proprie fatture di acquisto direttamente nel sito dell’Agenzia delle Entrate. La rinuncia deve risultare da documento scritto del tipo:

Oggetto: rinuncia alla copia della fattura analogica

Il sottoscritto *nome e cognome in qualità di presidente dell’associazione *DENOMINAZIONE, C.F. *1122334455666, priva di partita IVA, informato dell’obbligo di emissione di fattura elettronica da parte del *NOME FORNITORE si avvale della facoltà, ai sensi del 3° comma, dell’art 1 del D. Lgs. 5.8.2015 n. 127, di rinunciare alla copia della fattura elettronica, anche in formato analogico.
Data e Firma


ASSOCIAZIONI CON P. IVA E INTROITO COMMERCIALE < € 65.000,00

aggiornato il 2 gennaio 2019

La Legge 136/2018 prevede l’esonero dalle disposizioni sulla fatturazione elettronica per gli enti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfetario cosiddetto della “398” e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali per importo non superiore a euro 65.000.

Qualora nell’esercizio precedente i proventi di tipo commerciale fossero di importo superiore a 65 mila euro, la fattura elettronica sarà emessa per conto degli enti dal cessionario o committente(*).

Per pubblicità e sponsorizzazione la fattura elettronica è obbligatoria a prescindere dall’importo dei proventi commerciali conseguiti dagli enti no profit. Per tale casualità la fattura elettronica sarà emessa per conto degli enti dal cessionario o committente (*).

* Cessionario o committente: ai fini della fatturazione elettronica i termini hanno lo stesso significato ed indicano i destinatari di una fattura di vendita.